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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23737/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 10 maggio 2017: un veicolo di proprietà della ricorrente sarebbe stato tamponato da un altro veicolo e, per effetto dell'urto, spinto contro un terzo veicolo. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta e la compagnia assicurativa, in solido con il conducente del veicolo antagonista, era stata condannata al pagamento dei danni. Il Tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione, ritenendo non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la domanda risarcitoria, valorizzando l'inattendibilità del teste decisivo, l'incertezza delle consulenze tecniche e alcuni indizi ulteriori relativi alla plurisinistrosità del conducente del mezzo antagonista. La danneggiata ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe deciso senza concedere i termini per comparse conclusionali e memorie di replica; 2) nullità per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello della compagnia fosse inammissibile per difetto di specificità; 3) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la motivazione fosse solo apparente e non raggiungesse il minimo costituzionale; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella documentazione fotografica e tecnica prodotta in giudizio. La compagnia ha resistito chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né indicato specificamente gli atti e i documenti processuali rilevanti; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la valutazione di specificità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è apprezzamento di merito, sindacabile solo in caso di motivazione assente o apparente o di erronea interpretazione della norma; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, mentre la motivazione della sentenza impugnata era articolata e logicamente coerente e dunque non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    La dedotta violazione dei termini per le conclusionali e le repliche deve essere specificamente documentata nel ricorso, con trascrizione degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 352 c.p.c.

    La censura relativa alla mancata concessione dei termini finali nel giudizio d'appello richiede la puntuale indicazione degli atti processuali da cui risulti la violazione denunciata.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la verifica della specificità è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o dell'erronea interpretazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se realmente denuncia un vizio processuale e non una richiesta di riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, salvo che si deduca un error in procedendo nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze formulate come nullità processuali devono essere sorrette da una specifica allegazione e dalla riproduzione degli atti necessari a verificarne la decisività.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la sua decisività e il contenuto del documento o atto da cui esso emerge; il motivo è inammissibile se si risolve in generici richiami documentali o in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure di natura processuale sono inammissibili se non sono autosufficienti, cioè se non riportano gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la denunciata violazione.
  • La verifica della specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è un apprezzamento di merito: in cassazione è censurabile solo per motivazione inesistente o meramente apparente, oppure per erronea interpretazione della norma.
  • Le norme sulla valutazione delle prove non consentono di ottenere un nuovo esame del merito; la doglianza è ammissibile solo se denuncia un vero vizio processuale e non una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua decisività e del contenuto specifico dell'atto o documento da cui esso risulta; il richiamo generico a documenti o prove non basta.
  • Una motivazione che affronti in modo articolato testimonianze, consulenze tecniche e ulteriori elementi indiziari supera il minimo costituzionale e non può essere qualificata come meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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