Cassazione Civile, Ordinanza n. 23739/2025 del 23/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'atto e la maturazione di termini di decadenza e prescrizione. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, il giudizio era stato dichiarato interrotto per ritenuta mancanza di continuità soggettiva tra il precedente agente della riscossione e l'attuale Agenzia delle Entrate-Riscossione; successivamente, per mancata riassunzione, era stata dichiarata l'estinzione del giudizio. Il reclamo avverso tale decreto era stato rigettato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 16, 40 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la comunicazione via PEC dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione era stata indirizzata non al procuratore domiciliatario dell'agente della riscossione, ma alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente nullità della comunicazione e impossibilità per la parte legittimata di riassumere tempestivamente il giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha rilevato che, nel rispetto del principio di specificità del ricorso e mediante la trascrizione dei documenti rilevanti, l'Agenzia aveva dimostrato che la comunicazione dell'ordinanza di interruzione era stata inviata a un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario della parte, cioè a un indirizzo PEC estraneo al difensore dell'originario agente della riscossione. Ne è derivato che il termine per la prosecuzione del processo non poteva utilmente decorrere e che, pertanto, il giudizio di appello non avrebbe potuto essere dichiarato estinto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda, con ordinanza, alle disposizioni per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992; la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
è invocato come parametro processuale in relazione al dedotto travisamento della prova; la Corte accoglie la censura perché la comunicazione risultava indirizzata a soggetto diverso dal difensore domiciliatario.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulle comunicazioni/notificazioni nel processo tributario; la Corte valorizza l'erronea destinazione della comunicazione PEC.
art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come base per le disposizioni che il giudice del rinvio dovrà adottare per la prosecuzione del processo.
art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo come parte del quadro normativo processuale tributario asseritamente violato.
art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo come parte del quadro normativo sulla interruzione e prosecuzione del processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per ottenere la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la decorrenza del termine per la riassunzione/prosecuzione dopo interruzione presuppone che la comunicazione dell'atto interruttivo sia validamente indirizzata al difensore o al soggetto processualmente legittimato a riceverla.
- Se la comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione è inviata a un indirizzo PEC diverso da quello del procuratore domiciliatario della parte, la comunicazione è invalida ai fini della decorrenza del termine per riassumere e non può fondare la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- In cassazione, la censura fondata su travisamento della prova può essere accolta quando il ricorrente dimostri, con specifica indicazione e trascrizione dei documenti rilevanti, l'errore del giudice di merito nel ritenere provata una comunicazione processuale regolare.
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