Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23743/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria ricevuto nel 2013, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata a favore dell'agente della riscossione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro censure: (1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che, essendo conosciuta la sua residenza, la notifica non poteva seguire il rito degli irreperibili assoluti ma, semmai, quello degli irreperibili relativi con raccomandata informativa; (2) violazione delle stesse norme perché la relata non indicava le ricerche svolte dal messo notificatore per qualificare il destinatario come assolutamente irreperibile; (3) violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che l'ipoteca esattoriale fosse comunque illegittima perché riferita a debiti inferiori alla soglia di euro 20.000; (4) vizio di motivazione/violazione processuale per avere la Corte di merito assorbito indebitamente il motivo relativo al mancato raggiungimento della soglia minima, nonostante tale questione fosse stata riproposta in appello. Il ricorrente ha anche dato atto di avere pagato le cartelle relative ai crediti contributivi, per le quali sarebbe cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, osservando che, a fronte della produzione di un certificato storico di residenza e della deduzione di una residenza stabile e nota, la notifica delle cartelle non poteva dirsi validamente perfezionata con il solo ricorso al rito degli irreperibili assoluti: per tale forma di notifica il messo avrebbe dovuto compiere ricerche effettive e darne conto in relata, non bastando la formula burocratica 'non anagrafato'. Ha inoltre accolto congiuntamente il terzo e il quarto motivo, rilevando che, una volta riformata la sentenza di primo grado sull'an debeatur della notifica, il giudice di appello avrebbe comunque dovuto esaminare il motivo, riproposto dal contribuente, relativo all'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per il mancato superamento della soglia di euro 20.000; tale motivo non poteva essere dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché riesamini l'appello dell'amministrazione e i motivi riproposti dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento e delle relative modalità

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per distinguere il regime notificatorio degli irreperibili e la relativa disciplina applicabile

  • art. 140 c.p.c.

    evocato quale modello di notificazione per il destinatario conosciuto ma temporaneamente assente, con deposito e raccomandata informativa

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale disciplina del preavviso/iscrizione ipotecaria e del relativo presupposto della soglia minima del credito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio processuale dedotto per assorbimento illegittimo del motivo

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della decisione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Quando il destinatario della notifica è individuabile attraverso una residenza conosciuta e stabile, non è sufficiente una mera formula burocratica per qualificarlo come irreperibile assoluto: il notificante deve svolgere e attestare ricerche effettive e approfondite.
  • Se la notificazione è stata eseguita con il rito degli irreperibili assoluti senza il necessario supporto fattuale e documentale, la notifica della cartella può risultare invalida anche se l'atto è formalmente depositato presso la casa comunale.
  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice non può dichiarare assorbito un motivo autonomamente decisivo e riproposto dalla parte vittoriosa solo in primo grado, quando la sua decisione resta rilevante dopo la riforma della sentenza di primo grado.
  • In materia di iscrizione ipotecaria esattoriale, il giudice di merito deve verificare in concreto anche il rispetto del presupposto quantitativo previsto dalla legge, e non può omettere tale esame se la questione è stata ritualmente devoluta al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteEspropriazione forzata
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.