Cassazione Civile, Ordinanza n. 07678/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società operante nel settore chimico, per recupero di maggiore IVA per il 2003 e maggiore IRAP per il 2004, oltre sanzioni, in relazione a fatture per sponsorizzazioni ritenute parzialmente inesistenti per sovrafatturazione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva invece dato piena ragione all'Ufficio, ritenendo: legittimo l'avviso per il 2003 nonostante la sua emissione prima del decorso dei 60 giorni dal PVC, per asserita urgenza legata alla prossima scadenza dei termini; regolare la convocazione per l'accertamento con adesione; legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per entrambe le annualità; fondate le riprese nel merito sulla base di dichiarazioni rese in sede penale e di altri elementi indiziari. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dei principi di contraddittorio e proporzionalità, per avere la CTR considerato sufficiente l'urgenza derivante dalla scadenza dei termini e dall'attività investigativa; 2) violazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 e dei principi costituzionali, per la mancata effettiva convocazione nell'adesione; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, in particolare per l'IRAP 2004, non essendo operabile il raddoppio e comunque essendo tardiva la denuncia penale; 4) violazione delle regole sulla prova presuntiva, per avere attribuito valore decisivo a dichiarazioni rese nel procedimento penale senza contraddittorio e senza prove dirette della sovrafatturazione e della retrocessione degli importi; 5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle specifiche difese della contribuente circa l'effettività delle sponsorizzazioni e l'inattendibilità delle accuse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle entrate secondo soccombenza.
Norme richiamate
Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC può essere derogato solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, provate e non imputabili all'Amministrazione; non basta la prossima scadenza dei termini di accertamento né il ritardo ascrivibile alla Guardia di Finanza.
Rileva nel procedimento di accertamento con adesione come garanzia partecipativa del contribuente; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al contraddittorio preventivo nel procedimento di adesione.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai doveri di correttezza e buon andamento dell'amministrazione nel procedimento di accertamento.
Il raddoppio dei termini presuppone la sussistenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia; non opera per IRAP, per la quale non esistono sanzioni penali presupposte.
art. 1, comma 132, L. 208/2015
Per i periodi d'imposta anteriori al 2016 esclude l'operatività del raddoppio se la denuncia penale è trasmessa oltre la scadenza del termine ordinario.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Invocato per la valutazione presuntiva delle riprese fiscali basate su elementi indiziari.
Norma richiamata per l'accertamento IVA e l'utilizzo di presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la forza probatoria delle dichiarazioni rese in sede penale.
art. 6 CEDU
Invocato per contestare l'utilizzo di dichiarazioni penali senza possibilità di controinterrogatorio.
art. 111 Cost.
Invocato per il tema del giusto processo e del contraddittorio nella valutazione delle prove.
Invocato per omessa pronuncia sulle difese della contribuente.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel controllo fiscale, la deroga al termine di 60 giorni dal PVC è ammissibile solo se l'Amministrazione prova specifiche ragioni di urgenza esterne alla propria sfera organizzativa; l'imminente decadenza del potere accertativo non costituisce di per sé urgenza legittimante.
- Il ritardo o la complessità dell'attività della Guardia di Finanza non possono essere invocati come cause di urgenza idonee a comprimere la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'obbligo ricade sull'amministrazione finanziaria nel suo complesso.
- Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone la sola esistenza di elementi che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non occorre un accertamento penale definitivo e non rilevano gli esiti successivi del procedimento penale, salvo uso strumentale dell'istituto.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché le relative violazioni non sono assistite da sanzioni penali che facciano scattare il meccanismo previsto per imposte diverse.
- Quando il giudice di legittimità dispone di un quadro fattuale completo e non servono ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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