Cassazione Civile, Ordinanza n. 34868/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un atto di recupero relativo a credito IVA 2012 utilizzato in compensazione orizzontale oltre il limite massimo allora vigente. In primo grado e in appello è stato confermato il recupero della parte di imposta eccedente, con applicazione di interessi e sanzioni. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il credito fosse esistente, che i limiti alla compensazione fossero contrari al diritto UE, che l'art. 34 l. n. 388/2000 fosse incostituzionale e che dovesse applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole per effetto dell'innalzamento successivo del tetto di compensazione; 2) violazione delle norme processuali e tributarie sulla prova, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato la documentazione prodotta; 3) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, perché sarebbe stata applicata indebitamente la sanzione per omesso versamento; 4) violazione dell'art. 15-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'illegittimità del ricorso a ruoli straordinari nella riscossione; 5) violazione delle norme sul processo tributario e cautelare, per la mancata sospensione dell'esecuzione della sentenza e la mancata fissazione dell'udienza, con dedotta nullità della decisione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché formulato sulla base del vecchio vizio di motivazione non più deducibile, sia per la presenza di una "doppia conforme"; comunque ha osservato che la limitazione legale della compensazione IVA è compatibile con il diritto unionale, che non era stata dimostrata una concreta questione di costituzionalità e che gli innalzamenti successivi del limite non eliminano retroattivamente la violazione né le sanzioni dovute per il periodo precedente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità e difetto di autosufficienza. Ha respinto il terzo motivo affermando che il superamento del limite di compensazione equivale, sul piano sanzionatorio, a omesso versamento della parte di tributo non versata. Ha dichiarato inammissibile il quarto per carenza di interesse e perché attinente a una fase di riscossione distinta dalla legittimità dell'atto di recupero impugnato. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto perché riguardava solo la fase cautelare e non un capo della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Consente la compensazione dei crediti d'imposta; nel caso concreto la compensazione è stata usata oltre il limite legale.
art. 34, comma 1, l. n. 388/2000
Introduce un limite massimo annuale alla compensazione dei crediti IVA e degli altri crediti utilizzabili in compensazione; il superamento del limite determina recupero dell'eccedenza.
art. 9, comma 2, d.l. n. 35/2013 conv. in l. n. 64/2013
Ha innalzato il limite di compensabilità a euro 700.000, ma solo per il periodo successivo, senza effetti retroattivi sul periodo d'imposta oggetto di causa.
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472/1997
Invocato dalla ricorrente per il trattamento sanzionatorio più favorevole; la Corte non lo applica retroattivamente alla fattispecie e richiama il principio per cui non vi è abolitio dell'illecito.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La compensazione oltre il limite legale equivale a omesso versamento della parte di tributo non corrisposta, con applicazione della sanzione del 30%.
art. 15-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare i ruoli straordinari, ma la questione è stata ritenuta estranea al giudizio sull'atto di recupero.
artt. 47, 52 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente in tema di sospensione e fase cautelare del processo tributario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attinente a un capo della sentenza.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla sospensione dell'esecuzione e alle sanzioni; la Corte ha escluso che ciò incidisse sulla validità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per contestare la mancata considerazione della prova documentale; il motivo è stato giudicato aspecifico e non autosufficiente.
Richiamato insieme alle altre norme processuali sulla valutazione delle prove; la valutazione probatoria del merito è stata ritenuta insindacabile in cassazione salvo specifici vizi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al thema probandum e alle difese; la censura è stata respinta per difetto di specificità.
Norma sul processo tributario invocata per la produzione documentale; non è stata ritenuta violata in modo specifico e autosufficiente.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: il vizio sussiste solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il superamento del limite legale alla compensazione di crediti IVA non è neutralizzato dagli innalzamenti successivi del tetto, che operano solo per il futuro e non incidono sulla debenza dell'imposta e delle sanzioni relative al periodo anteriore.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né una rivalutazione del materiale probatorio.
- La compensazione di un credito d'imposta oltre il limite previsto dalla legge equivale, ai fini sanzionatori, a omesso versamento della parte di tributo non corrisposta.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili doglianze generiche o non autosufficienti sulla prova documentale, se il ricorrente non indica specificamente quali documenti sarebbero stati trascurati e in quale modo sarebbero decisivi.
- Le censure relative a fasi cautelari o a modalità della riscossione non incidono sulla legittimità dell'atto sostanziale impugnato e sono inammissibili se difettano di interesse o sono estranee al capo della sentenza oggetto di ricorso.
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