Cassazione Civile, Ordinanza n. 05469/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione di un iscritto per alcuni periodi indicati in ricorso. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute; la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la cassa non potesse introdurre un prelievo del genere, riservato alla legge. In cassazione la cassa ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme legislative e costituzionali, oltre che delle proprie delibere regolamentari, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; 2) in subordine, violazione processuale e sostanziale per negare l’applicabilità del contributo di solidarietà previsto dal d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; 3) in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione della prescrizione decennale all’azione di ripetizione; 4) in subordine, violazione delle norme sugli interessi, contestando la decorrenza degli stessi dai singoli ratei di pensione trattenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Quanto ai primi due motivi, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cassa professionale privatizzata non ha il potere di introdurre, anche per esigenze di equilibrio finanziario, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato che integri una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ex art. 23 Cost. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, perché il credito non ha i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine breve. Quanto al quarto motivo, ha confermato che, nelle prestazioni previdenziali, gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non ha svolto difese; la ricorrente è stata però condannata a versare € 2.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dichiarata altresì tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla ricorrente a sostegno della propria autonomia regolamentare, ma ritenuti non decisivi rispetto al divieto di imporre una prestazione patrimoniale imposta senza legge
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
invocato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che tali previsioni non consentono alla cassa di introdurre autonomamente il contributo di solidarietà
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
ritenuto non decisivo nell’orientamento consolidato citato dalla Corte
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
ritenuto non decisivo nell’orientamento consolidato citato dalla Corte
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
invocato per sostenere l’applicabilità del contributo di solidarietà; la Corte nega che valga a legittimare il prelievo disposto dalla cassa
artt. 2, 3 e 23 Cost.
l’art. 23 Cost. è richiamato per ribadire che le prestazioni patrimoniali imposte possono essere introdotte solo dalla legge
dedotto dalla ricorrente, senza incidere sull’esito del giudizio
invocato nel secondo motivo, ritenuto inammissibile
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, esclusa dalla Corte
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato nel quarto motivo sugli interessi
richiamati nel quarto motivo; la Corte ha confermato la decorrenza degli interessi sulle somme trattenute secondo i principi della prestazione previdenziale
primo comma; secondo comma; ultimo comma
ha consentito la definizione accelerata e la decisione in conformità alla proposta non accettata
base processuale dell’inammissibilità, per conformità a giurisprudenza consolidata
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 23 Cost.
le prestazioni patrimoniali imposte non possono essere introdotte se non con legge
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza mutare l’esito
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza mutare l’esito
Massime di principio
- Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre autonomamente, mediante propri atti o delibere, un contributo di solidarietà che si traduca in una prestazione patrimoniale imposta su pensioni già determinate: un prelievo di questo tipo richiede una base legale, ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Le previsioni legislative che riconoscono autonomia regolamentare alle casse privatizzate non valgono, da sole, a legittimare un prelievo patrimoniale sulle pensioni se manca una specifica previsione di legge che lo consenta.
- L’azione di ripetizione delle trattenute illegittimamente operate su trattamenti pensionistici per contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per la prescrizione breve.
- Nelle obbligazioni di natura previdenziale, gli interessi sulle somme dovute a restituzione o integrazione vanno calcolati secondo la logica della prestazione unitaria e sul capitale rivalutato con decorrenza periodica dal momento dell’inadempimento.
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