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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07492/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rinnovo del c.c.n.l. sanità privata: il precedente contratto era scaduto il 31.12.2005 e l'accordo del 15.9.2010 prevedeva nuovi minimi retributivi da settembre 2010, demandando però a livello regionale la negoziazione di una eventuale una tantum per il periodo 2006-2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali e con la copertura dei costi. In Campania, nel verbale del 31.1.2013, l'associazione datoriale aveva preso atto delle difficoltà economico-finanziarie del settore e aveva affermato che il pagamento dell'una tantum per gli arretrati contrattuali costituiva un diritto inderogabile dei lavoratori, ma che la quantificazione e l'erogazione dovevano essere procrastinate per la crisi del settore. La Corte d'appello ha interpretato tale verbale come riconoscimento del diritto dei lavoratori e come apposizione di una condizione meramente potestativa sul 'quando' del pagamento, dichiarando la nullità della condizione ex art. 1355 c.c. e condannando la società al pagamento delle somme. La società ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c., per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio una nullità mai dedotta, introducendo un tema estraneo al devolutum; 2) violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 3) violazione dei canoni ermeneutici (artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1355 c.c.) nell'interpretazione dell'accordo del 15.9.2010 e del verbale del 31.1.2013, con erronea lettura atomistica e mancata considerazione del contesto di crisi del settore; 4) violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che non esiste un principio di ordine pubblico che imponga comunque il rispetto dei minimi contrattuali e che, comunque, occorra una verifica complessiva della sufficienza/proporzionalità della retribuzione. La Cassazione ha richiamato propri precedenti sovrapponibili e ha ritenuto fondati i motivi nei limiti in cui censuravano l'interpretazione della Corte d'appello: il dato letterale del verbale non poteva essere isolato dal contesto complessivo delle relazioni sindacali e della conclamata crisi del settore; la situazione di difficoltà finanziaria e le dichiarazioni successive delle parti sociali deponevano per un assetto negoziale in cui l'erogazione dell'una tantum era subordinata a un evento esterno (finanziamento regionale) e non a una condizione meramente potestativa; pertanto non era corretto affermare che il verbale avesse riconosciuto incondizionatamente un diritto già esigibile e che la sua mancata esecuzione integrasse nullità della condizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto errata l'interpretazione della corte territoriale circa la natura meramente potestativa della condizione apposta al pagamento dell'una tantum e ha valorizzato il contesto negoziale e la crisi del settore sanitario privato. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione al divieto per il giudice di pronunciare su questioni non devolute.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato con riferimento al potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, contestato dalla ricorrente nei limiti del thema decidendum.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per sostenere la lesione del contraddittorio per rilievo officioso di una questione non discussa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa asseritamente violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione del verbale e dell'accordo collettivo secondo i criteri di interpretazione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere che il verbale doveva essere letto nel suo complesso e non per singole espressioni isolate.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici violati nella lettura dell'accordo collettivo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici che avrebbero dovuto orientare la ricostruzione della volontà negoziale.

  • art. 1355 c.c.

    La Corte d'appello lo aveva applicato per ritenere nulla come meramente potestativa la condizione sul pagamento; la Cassazione ha escluso che la fattispecie concreta fosse sussumibile nel paradigma della condizione meramente potestativa.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'automatica applicazione dei minimi contrattuali.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente e dalla corte di merito come parametro della sufficienza e proporzionalità della retribuzione; la Cassazione non ha confermato l'impostazione della corte territoriale sul punto nei termini prospettati.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in vista della camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità senza ulteriore approfondimento.

  • art. 360 comma primo nn. 3 e 4 c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di verbali e accordi collettivi, il giudice deve leggere le clausole nel loro complesso e nel contesto delle relazioni negoziali, evitando di valorizzare in modo atomistico singole espressioni letterali isolate dal resto del documento e dalla situazione fattuale sottostante.
  • Una condizione è meramente potestativa solo quando l'evento dipende dal mero arbitrio della parte, senza seri o apprezzabili motivi; non lo è quando l'evento è collegato a valutazioni di interesse e a fattori esterni, pur rimessi all'apprezzamento dell'interessato.
  • In presenza di una clausola che subordina l'erogazione di un emolumento a un evento esterno e incerto, la verifica della validità della condizione deve tener conto della concreta struttura dell'assetto negoziale e delle circostanze oggettive, come la crisi economico-finanziaria del settore e la dipendenza da finanziamenti o coperture di costo.
  • Il riconoscimento di un "diritto inderogabile" in un atto negoziale non basta, da solo, a dimostrare l'esigibilità immediata della prestazione se dal contesto emerge che le parti hanno differito il pagamento a un momento o a un evento futuro non ancora verificatosi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContratto preliminare
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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