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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28708/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei maturati a partire dal 2010. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità delle trattenute. La Corte d’appello aveva ritenuto che la Cassa non fosse legittimata a introdurre quel contributo in assenza di una specifica previsione di legge, richiamando la riserva di legge dell’art. 23 Cost., e aveva inoltre escluso la prescrizione della pretesa di ripetizione/riliquidazione, individuando il termine in dieci anni. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare delle forme previdenziali privatizzate e dell’art. 23 Cost., sostenendo che il contributo fosse legittimo perché deliberato prima della maturazione del diritto a pensione e comunque consentito dalla disciplina di settore; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme speciali invocate, lamentando l’omessa considerazione della domanda subordinata di legittimità almeno dal 2011; 3) erronea esclusione dell’applicabilità del contributo almeno per il biennio 2012-2013; 4) erronea esclusione della prescrizione quinquennale delle somme trattenute, con richiamo alla disciplina previdenziale sulla prescrizione dei ratei e alla normativa sulle riliquidazioni pensionistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato, il primo motivo: la Cassa non può introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati mediante il proprio potere regolamentare, poiché tale contributo costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost. e non rientra nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico consentiti all’autonomia regolamentare degli enti privatizzati. Ha poi ritenuto infondato, nella parte relativa all’asserita omessa pronuncia, il secondo motivo, osservando che il rigetto dell’appello ha implicato il rigetto anche della domanda subordinata; nella parte residua, il motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di consolidato orientamento sulla illegittimità del contributo dal 2011, perché anche la norma sopravvenuta invocata riguarda interventi strutturali volti all’equilibrio finanziario di lungo periodo, non misure straordinarie e temporanee come il contributo di solidarietà. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la disciplina invocata presuppone l’inerzia dell’ente rispetto all’equilibrio entrate/spesa e non è applicabile quando la misura sia stata adottata con delibere poi dichiarate illegittime. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili; quando è controverso l’ammontare della pensione, perché dipende dalla legittimità o meno della trattenuta, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l’autonomia regolamentare della Cassa è limitata alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ad altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l’istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la modifica del 2006 non consente comunque agli enti privatizzati di introdurre un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica riferita a provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo di solidarietà, che è misura straordinaria e temporanea.

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    consente interventi degli enti previdenziali privatizzati solo se finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine; non legittima il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, quindi, richiede una base legale specifica.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice rigetta l’impugnazione principale: il rigetto dell’appello assorbe anche le domande subordinate.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili; se è controverso l’importo della pensione per effetto di trattenute illegittime, non si applica.

  • art. 2946 c.c.

    in presenza di contestazione sull’ammontare della prestazione pensionistica, opera la prescrizione ordinaria decennale per la domanda di riliquidazione/restituzione.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    richiede anch’essa che il credito sia liquido ed esigibile; non giustifica la prescrizione breve nel caso in esame.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento della tesi sulla prescrizione breve.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    si riferisce alla riliquidazione della pensione e non all’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è stato il rito camerale seguito in cassazione; il provvedimento si è formato all’esito della trattazione camerale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica la condanna equitativa in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’ente previdenziale privatizzato non può istituire, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati quando la misura non si traduca in un criterio di determinazione della pensione consentito dalla disciplina di settore, perché essa integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost.
  • Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali poteri di adeguamento finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo non legittimano misure straordinarie, temporanee e diverse dai criteri di calcolo della prestazione pensionistica.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, rigettando integralmente l’impugnazione principale, respinge necessariamente anche le domande subordinate prospettate dalla parte soccombente.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei o dei crediti previdenziali opera solo se il credito è già liquido ed esigibile; se è controversa la stessa misura della pensione per effetto di trattenute illegittime, la domanda di riliquidazione o restituzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando si limita a riproporre tesi già incompatibili con un orientamento consolidato della Corte senza apportare argomenti nuovi idonei a determinarne il revirement.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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