Cassazione Civile, Ordinanza n. 28678/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore assunto con contratto di diritto privato presso uffici diplomatici italiani a Belgrado ha chiesto la riliquidazione della pensione assumendo che l'imponibile contributivo dovesse essere determinato sulla base della retribuzione effettivamente percepita e non della retribuzione convenzionale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la disciplina speciale per i lavoratori italiani all'estero presso rappresentanze diplomatiche e istituti italiani di cultura, che prevede un imponibile contributivo commisurato alla retribuzione convenzionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per non avere la Corte spiegato l'inapplicabilità della regola generale dell'art. 1 l. n. 389/1989; violazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 389/1989 e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 103/2000, sostenendo che la disciplina speciale non potrebbe comunque comportare un imponibile inferiore al minimale contributivo generale; illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 103/2000, in riferimento all'art. 3 Cost., per asserita disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente l'esclusione della regola generale sul minimale contributivo, richiamando la previsione di una disciplina speciale per determinate categorie di lavoratori e la continuità tra il d.P.R. n. 18/1967 e il d.lgs. n. 103/2000. Ha respinto il secondo motivo ribadendo che, per il personale assunto a contratto dagli uffici all'estero, i contributi sono commisurati alla retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale e che tale disciplina specifica prevale sulla regola generale dell'art. 1 l. n. 389/1989, non essendo stata abrogata dall'art. 12 l. n. 153/1969. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo l'irragionevolezza delle differenze di regime prospettate dal ricorrente alla luce della discrezionalità legislativa e della possibilità di opzione prevista dalla disciplina speciale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero e senza statuizione sulle spese nei confronti dell'INPS, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso per omessa motivazione è stato escluso perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente sull'inapplicabilità della regola generale invocata
art. 1 l. n. 389/1989
la regola generale sul minimale contributivo non si applica quando la disciplina speciale prevede retribuzioni convenzionali per determinate categorie di lavoratori
art. 12 l. n. 153/1969
fa salve le diverse disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori
d.P.R. n. 18/1967
per il personale assunto a contratto presso uffici all'estero prevedeva un regime contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale
d.lgs. n. 103/2000
conferma la disciplina speciale dell'imponibile contributivo commisurato alla retribuzione convenzionale per il personale in questione
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché le differenze di trattamento sono giustificate e non irragionevoli
art. 38 Cost.
la disciplina differenziata è stata giustificata con l'esigenza di assicurare un trattamento pensionistico adeguato
art. 1, comma 271, l. n. 205/2017
è stato richiamato per indicare che, dall'1.4.2018, è venuto meno il limite della retribuzione convenzionale
d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede per una categoria determinata un imponibile contributivo fondato su retribuzioni convenzionali, tale disciplina prevale sulla regola generale del minimale contributivo, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
- Il richiamo dell'art. 12, comma 8, l. n. 153/1969 comporta la salvezza delle disposizioni speciali sulle retribuzioni convenzionali per specifiche categorie di lavoratori.
- L'adeguatezza del trattamento previdenziale può giustificare, nell'ambito della discrezionalità del legislatore, trattamenti differenziati tra lavoratori con retribuzioni elevate e lavoratori con retribuzioni basse, senza violazione del principio di uguaglianza.
- La legittimità costituzionale di un regime previdenziale differenziato va valutata considerando la possibilità, per i destinatari, di optare per un diverso regime e la non sovrapponibilità delle categorie poste a confronto.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito espone le ragioni normative della scelta applicativa e il rapporto tra disciplina generale e disciplina speciale, anche mediante richiamo alla giurisprudenza consolidata.
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