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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28652/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il conseguente obbligo contributivo e sanzionatorio di un ingegnere che era anche dipendente comunale iscritto all'INPDAP. La corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi per il 2005, dovuti quelli per il 2006 e applicabili le sanzioni per omessa contribuzione, escludendo invece le sanzioni più gravi per evasione. L'INPS ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che i contributi 2005 non fossero prescritti, deducendo un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 c.c.; con il secondo ha censurato il regime sanzionatorio applicato, in relazione all'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, sostenendo la rilevanza dell'omessa compilazione del quadro RR. Il professionista ha proposto ricorso incidentale con un motivo, contestando la debenza stessa dei contributi per asserita duplicazione dell'iscrizione previdenziale e sollevando questione di legittimità costituzionale, nonché censurando le sanzioni applicate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa compilazione del quadro RR non integra automaticamente occultamento del debito contributivo né sospende ex se la prescrizione, essendo necessario un accertamento in fatto del giudice di merito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo dell'INPS, escludendo che dalla sola mancata compilazione del quadro RR possa desumersi una volontà di evasione contributiva. Ha accolto invece il ricorso incidentale limitatamente alla questione sanzionatoria, applicando lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024: gli ingegneri e architetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata, ma non iscritti a Inarcassa perché già coperti da altra gestione obbligatoria, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma dichiarata parzialmente illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione al capo sulle sanzioni, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    La disposizione impone l'iscrizione alla gestione separata INPS anche ai professionisti che non siano coperti da una autonoma prestazione previdenziale categoriale; il rapporto tra sistema categoriale e gestione separata è di complementarità e non di alternatività.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    Nella lettura originaria giurisprudenziale fondava l'obbligo contributivo dei professionisti iscritti ad albi e privi di copertura previdenziale categoriale; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, non consente di applicare sanzioni civili per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della norma, nei casi indicati dalla Corte costituzionale.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000

    La sanzione per omissione contributiva presuppone una mera omissione, mentre la più grave evasione richiede elementi ulteriori che dimostrino l'intento del contribuente di sottrarsi agli obblighi contributivi; la sola omessa compilazione del quadro RR non basta.

  • art. 2941 c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento del debito non opera automaticamente per il solo fatto della mancata compilazione del quadro RR; occorre una valutazione di merito sull'esistenza di un effettivo occultamento doloso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'accertamento in fatto circa l'occultamento del debito e la conseguente sospensione della prescrizione è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso principale.

  • art. 21, L. n. 6/1981

    Richiamato come parametro nel ragionamento sul regime previdenziale degli ingegneri e architetti contemporaneamente iscritti ad altra gestione obbligatoria.

  • art. 104/2022 Corte cost.

    La Corte costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza della disciplina, valorizzandone la funzione di chiusura del sistema e il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie.

  • Corte cost. n. 55/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per l'omessa iscrizione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore, nei confronti di ingegneri e architetti già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Massime di principio

  • Per i professionisti tenuti alla gestione separata INPS, l'obbligo di iscrizione sussiste anche quando siano già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, salvo che queste comportino una effettiva copertura previdenziale per l'attività svolta; il sistema categoriale e la gestione separata operano in termini complementari.
  • La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo né prova, da sola, l'intento evasivo del contribuente.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi, l'occultamento del debito non può essere presunto in via automatica, ma richiede un accertamento fattuale specifico del giudice di merito.
  • La sanzione per omissione contributiva è cosa diversa dalla sanzione per evasione: quest'ultima presuppone elementi ulteriori e un complesso di fatti sintomatici della volontà di sottrarsi al pagamento, non ricavabili dalla sola omissione dichiarativa.
  • Lo ius superveniens derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale deve essere applicato anche nei giudizi di legittimità, con possibile cassazione limitata al solo capo della sentenza investito dalla nuova disciplina.
  • Quando la soccombenza è reciproca, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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