Cassazione Civile, Ordinanza n. 28681/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi omessi relativi a operai agricoli a tempo determinato. La datrice di lavoro aveva versato i contributi parametrandoli a una retribuzione oraria inferiore a quella ritenuta dovuta dall'INPS e dalla Corte d'appello, sia perché l'accordo territoriale di riallineamento retributivo del 2004 era stato considerato invalido, sia perché la contribuzione era stata calcolata sulla base di sei ore giornaliere anziché sulle sei ore e 50 minuti previste dalla contrattazione di settore. Con il ricorso per cassazione la parte datoriale deduceva, con due motivi, la violazione di numerose norme di legge e di contratti collettivi: nel primo motivo contestava il diniego delle agevolazioni contributive per le aziende ubicate in zone svantaggiate e sosteneva la validità dell'accordo di riallineamento; nel secondo motivo censurava il criterio di calcolo degli oneri contributivi, assumendo che dovessero essere commisurati all'orario effettivamente lavorato e non a un orario giornaliero più ampio, tenendo conto della peculiarità del lavoro agricolo a tempo determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di invalidità dell'accordo territoriale di riallineamento del 2004 perché stipulato oltre il termine ultimo di efficacia dell'istituto e dunque inidoneo a fondare gli sgravi contributivi invocati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi devono essere calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia trattenuto il lavoratore in azienda a propria disposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza della contrattazione collettiva, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
art. 1 D.L. n. 2 del 2006
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
art. 20 D.Lgs. n. 375 del 1993
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
art. 1 L. n. 389 del 1989
utilizzato, insieme all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, per affermare che l'imponibile contributivo segue la retribuzione dovuta e che l'inadempimento retributivo comporta quello contributivo
art. 5, comma 4, D.L. n. 510 del 1996
norma che introduce la disciplina dei contratti di riallineamento retributivo e dei relativi benefici, ma solo entro i termini di efficacia previsti
art. 28 CCNL 10 luglio 2002
richiamato nel primo motivo come fonte collettiva di cui si assumeva la violazione
art. 28 CCNL 6 luglio 2006
richiamato nel primo motivo come fonte collettiva di cui si assumeva la violazione
art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004
richiamato nel primo motivo come contratto territoriale invocato dalla ricorrente
Delibera CIPE n. 42 del 2000
richiamata nel primo motivo a sostegno delle agevolazioni contributive per aree svantaggiate
art. 1 D.L. n. 338 del 1989
norma posta a base del principio per cui i contributi si determinano in rapporto alla retribuzione dovuta e all'inadempimento retributivo
art. 3 D.Lgs. n. 66 del 2003
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro
art. 16 D.Lgs. n. 66 del 2003
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro
artt. 10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006
richiamati nel secondo motivo come fonti collettive per il calcolo dell'orario e della retribuzione
direttiva 93/104/CE
richiamata nel secondo motivo in tema di orario di lavoro
direttiva 2000/34/CE
richiamata nel secondo motivo in tema di orario di lavoro
Decreto Interministeriale 28 dicembre 1995
richiamato nel secondo motivo come fonte rilevante per il settore agricolo
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di contribuzione agricola, l'accordo di riallineamento retributivo è idoneo a fondare benefici contributivi solo se stipulato entro il termine di efficacia dell'istituto previsto dalla disciplina applicabile; un accordo tardivo è invalido e non può giustificare l'applicazione degli sgravi.
- L'invalidità del titolo negoziale o collettivo che regola la retribuzione comporta, sul piano contributivo, l'inadempimento dell'obbligazione contributiva nella misura corrispondente alla retribuzione dovuta ai lavoratori.
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'imponibile contributivo va calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e non su un orario teorico giornaliero o settimanale predeterminato, salvo che il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda per effetto di interruzioni dovute a forza maggiore.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che invoca contratti collettivi o accordi territoriali deve essere specifica e puntuale; il richiamo generico a più fonti non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso.
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