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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28681/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi omessi relativi a operai agricoli a tempo determinato. La datrice di lavoro aveva versato i contributi parametrandoli a una retribuzione oraria inferiore a quella ritenuta dovuta dall'INPS e dalla Corte d'appello, sia perché l'accordo territoriale di riallineamento retributivo del 2004 era stato considerato invalido, sia perché la contribuzione era stata calcolata sulla base di sei ore giornaliere anziché sulle sei ore e 50 minuti previste dalla contrattazione di settore. Con il ricorso per cassazione la parte datoriale deduceva, con due motivi, la violazione di numerose norme di legge e di contratti collettivi: nel primo motivo contestava il diniego delle agevolazioni contributive per le aziende ubicate in zone svantaggiate e sosteneva la validità dell'accordo di riallineamento; nel secondo motivo censurava il criterio di calcolo degli oneri contributivi, assumendo che dovessero essere commisurati all'orario effettivamente lavorato e non a un orario giornaliero più ampio, tenendo conto della peculiarità del lavoro agricolo a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di invalidità dell'accordo territoriale di riallineamento del 2004 perché stipulato oltre il termine ultimo di efficacia dell'istituto e dunque inidoneo a fondare gli sgravi contributivi invocati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi devono essere calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia trattenuto il lavoratore in azienda a propria disposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza della contrattazione collettiva, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 1 D.L. n. 2 del 2006

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 20 D.Lgs. n. 375 del 1993

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 1 L. n. 389 del 1989

    utilizzato, insieme all'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, per affermare che l'imponibile contributivo segue la retribuzione dovuta e che l'inadempimento retributivo comporta quello contributivo

  • art. 5, comma 4, D.L. n. 510 del 1996

    norma che introduce la disciplina dei contratti di riallineamento retributivo e dei relativi benefici, ma solo entro i termini di efficacia previsti

  • art. 28 CCNL 10 luglio 2002

    richiamato nel primo motivo come fonte collettiva di cui si assumeva la violazione

  • art. 28 CCNL 6 luglio 2006

    richiamato nel primo motivo come fonte collettiva di cui si assumeva la violazione

  • art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004

    richiamato nel primo motivo come contratto territoriale invocato dalla ricorrente

  • Delibera CIPE n. 42 del 2000

    richiamata nel primo motivo a sostegno delle agevolazioni contributive per aree svantaggiate

  • art. 1 D.L. n. 338 del 1989

    norma posta a base del principio per cui i contributi si determinano in rapporto alla retribuzione dovuta e all'inadempimento retributivo

  • art. 3 D.Lgs. n. 66 del 2003

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro

  • art. 16 D.Lgs. n. 66 del 2003

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro

  • artt. 10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006

    richiamati nel secondo motivo come fonti collettive per il calcolo dell'orario e della retribuzione

  • direttiva 93/104/CE

    richiamata nel secondo motivo in tema di orario di lavoro

  • direttiva 2000/34/CE

    richiamata nel secondo motivo in tema di orario di lavoro

  • Decreto Interministeriale 28 dicembre 1995

    richiamato nel secondo motivo come fonte rilevante per il settore agricolo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • In materia di contribuzione agricola, l'accordo di riallineamento retributivo è idoneo a fondare benefici contributivi solo se stipulato entro il termine di efficacia dell'istituto previsto dalla disciplina applicabile; un accordo tardivo è invalido e non può giustificare l'applicazione degli sgravi.
  • L'invalidità del titolo negoziale o collettivo che regola la retribuzione comporta, sul piano contributivo, l'inadempimento dell'obbligazione contributiva nella misura corrispondente alla retribuzione dovuta ai lavoratori.
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'imponibile contributivo va calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e non su un orario teorico giornaliero o settimanale predeterminato, salvo che il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda per effetto di interruzioni dovute a forza maggiore.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che invoca contratti collettivi o accordi territoriali deve essere specifica e puntuale; il richiamo generico a più fonti non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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