Cassazione Civile, Ordinanza n. 28665/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda nasce da una precedente sentenza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'istituto previdenziale e lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte. Il difensore della parte vittoriosa ha poi chiesto la correzione della sentenza, deducendo un errore materiale per l'omessa distrazione delle spese di lite in suo favore. La Corte ha però rilevato che nel controricorso depositato nell'interesse della parte vittoriosa mancava la dichiarazione di anticipo, necessaria per ottenere l'attribuzione delle spese direttamente al difensore; pertanto non vi era alcuna discrepanza tra volontà del giudice e testo della decisione, sicché mancavano i presupposti per la correzione richiesta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo insussistente l'errore denunciato. Ha affermato che la mancata distrazione delle spese in favore del difensore non costituiva errore materiale emendabile, perché il testo della sentenza era coerente con gli atti di causa e, in particolare, con l'assenza nel controricorso della dichiarazione necessaria per la distrazione. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile solo quando sussista una reale divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione testuale; in mancanza di tale discrasia, la richiesta deve essere respinta.
- La distrazione delle spese in favore del difensore presuppone una specifica dichiarazione di anticipo o comunque il presupposto formale richiesto dagli atti processuali; se tale presupposto manca, la mancata distrazione non integra errore materiale emendabile.
- Nel procedimento di correzione non può essere ottenuto, sotto forma di rettifica, un risultato che presupponga un contenuto della decisione non desumibile dagli atti e dal testo della sentenza originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28644/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28652/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28671/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28678/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28681/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28708/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →