Cassazione Civile, Ordinanza n. 28644/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una avvocatessa contributi alla Gestione separata e relative sanzioni, in relazione a redditi professionali prodotti nell'anno 2009. La professionista sosteneva di non dovere l'iscrizione alla Gestione separata per la specificità della categoria forense e, comunque, invocava l'irrilevanza della soglia di 5.000 euro per il lavoro non abituale. Deduceva inoltre la prescrizione del credito contributivo, contestando il momento di decorrenza del termine, e censurava l'applicazione delle sanzioni per evasione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo dovuta la contribuzione, tempestiva la pretesa per effetto dello slittamento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 e applicabili le sanzioni per omessa compilazione del quadro RR. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulla categoria professionale forense; erronea considerazione della soglia dei 5.000 euro; violazione delle norme sulla prescrizione; illegittimità delle sanzioni civili per evasione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, confermando che i professionisti sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata quando il versamento alla cassa categoriale non attribuisce una prestazione previdenziale correlata, che la soglia dei 5.000 euro non costituisce una fascia generale di esenzione ma solo un indice per verificare l'abitualità dell'attività, e che la prescrizione decorreva dal termine prorogato al 6 luglio 2010, sicché l'atto interruttivo del 1 luglio 2015 era tempestivo. Ha invece accolto il quarto motivo, applicando lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha escluso l'assoggettamento alle sanzioni civili per omessa iscrizione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma dichiarata parzialmente illegittima, per gli avvocati del libero foro tenuti alla Gestione separata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
la disciplina della Gestione separata esprime un principio di universalizzazione della copertura assicurativa; il solo versamento rilevante per escludere l'obbligo di iscrizione è quello che dà diritto a una corrispondente prestazione previdenziale, con rapporto tra sistema categoriale e Gestione separata di complementarità e non di alternatività
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla contribuzione, ma ritenuto non dirimente rispetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011
la disposizione, come risultante dallo ius superveniens e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022, non consente di applicare le sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore nei confronti degli avvocati del libero foro tenuti alla Gestione separata
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
la soglia di 5.000 euro non integra una fascia di esenzione contributiva generale, ma è soltanto un parametro utile alla verifica dell'abitualità dell'attività professionale
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il termine iniziasse dal termine di pagamento prorogato dal DPCM
richiamato per la prescrizione dei contributi previdenziali, ritenuta interrotta tempestivamente
D.Lgs. n. 241/1997, art. 12, comma 5
consente la modifica dei termini degli adempimenti tributari e contributivi mediante DPCM, con conseguente slittamento del termine di pagamento nel caso esaminato
DPCM 10 giugno 2010
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"
ha spostato al 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi per l'anno 2009, da cui decorreva il termine prescrizionale
L. 576/1980, art. 22
richiamata dalla Corte costituzionale nel delimitare le soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per l'esonero dalla sanzione civile per gli avvocati del libero foro
Corte cost. n. 104/2022
ha determinato uno ius superveniens che esclude le sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata, per il periodo anteriore all'entrata in vigore, nei confronti degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie
Decreto 218/1997
richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni, ma la decisione viene risolta soprattutto alla luce dello ius superveniens costituzionale
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni civili
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a una cassa categoriale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non è escluso dal solo fatto dell'appartenenza alla categoria, se il versamento alla cassa non comporta una copertura previdenziale correlata; il sistema categoriale e la Gestione separata operano in termini di complementarità.
- La soglia reddituale di 5.000 euro non costituisce, di regola, una franchigia generale di esenzione dalla contribuzione, ma un indice da utilizzare per valutare se l'attività professionale sia abituale oppure occasionale.
- In materia di contributi previdenziali, la decorrenza della prescrizione va individuata con riferimento al termine di pagamento effettivamente applicabile, anche quando questo sia stato prorogato da fonte regolamentare; da tale termine decorre il quinquennio prescrizionale.
- Lo ius superveniens derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale può incidere sulle sanzioni civili già irrogate, imponendo l'esonero per i periodi anteriori nei limiti fissati dalla decisione della Corte costituzionale.
- L'omessa compilazione del quadro reddituale non consente, di per sé, di mantenere sanzioni incompatibili con la disciplina sopravvenuta sulla posizione previdenziale del professionista.
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