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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28671/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da due domande amministrative presentate all'INPS il 20 aprile 2010 e il 3 maggio 2010 per ottenere l'assegno per il nucleo familiare. La Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, perché l'azione giudiziaria era stata proposta il 1 febbraio 2012 oltre il termine calcolato dalla Corte territoriale in un anno più 210 giorni, assumendo rilevanti i 120 giorni per il silenzio-rifiuto e i 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi; con il primo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto computare il termine di decadenza aggiungendo 300 giorni alla domanda, e non 210. Il secondo motivo riguardava la regolazione delle spese, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il calcolo del dies a quo e del termine di decadenza effettuato dalla Corte d'appello. Ha affermato che, quando dopo la domanda di prestazione non venga proposto alcun ricorso amministrativo, la decadenza decorre dallo scadere del termine complessivo per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni dalla domanda. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta per censurare il calcolo del termine di decadenza operato dal giudice di merito.

  • art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970

    La decadenza sostanziale per le prestazioni previdenziali decorre, nei casi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

  • art. 4 D.L. n. 384 del 1992

    Norma di modifica dell'art. 47 richiamata per delimitare la disciplina applicabile alla decadenza previdenziale.

  • L. n. 438 del 1992

    Legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992 richiamata nel quadro normativo della decadenza.

  • art. 38 D.L. n. 98 del 2011

    Norma richiamata dal ricorrente nel censurare il calcolo del termine decadenziale.

  • L. n. 111 del 2011

    Legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011 richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 24 L. n. 88 del 1989

    Individua la gestione previdenziale cui è ricondotta la prestazione richiesta (assegno per il nucleo familiare).

  • art. 7 L. n. 533 del 1973

    Richiamato per il termine di 120 giorni previsto per il silenzio-rifiuto nel procedimento amministrativo.

  • art. 46, comma 5, L. n. 88 del 1989

    Richiamato per il termine di 90 giorni entro cui l'assicurato può proporre ricorso amministrativo.

  • art. 46, comma 6, L. n. 88 del 1989

    Richiamato per il termine di 90 giorni per la decisione del ricorso amministrativo da parte dell'ente.

Massime di principio

  • Per le prestazioni previdenziali soggette alla decadenza sostanziale dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, il momento iniziale del termine non va individuato in astratto, ma va ricostruito in base alla concreta scansione del procedimento amministrativo.
  • Se dopo la domanda amministrativa non viene proposto alcun ricorso amministrativo, la decadenza decorre dalla scadenza del termine complessivo previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni dalla domanda.
  • Le ipotesi in cui la decorrenza è collegata alla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo o al decorso del termine per decidere presuppongono che il ricorso amministrativo sia stato effettivamente proposto nei termini.
  • Non rilevano, ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo della decadenza, ricorsi amministrativi tardivi o provvedimenti/decisioni dell'ente adottati oltre il termine massimo del procedimento.
  • Il richiamo alla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo assorbe anche l'eventualità della mancata proposizione del ricorso amministrativo dopo la domanda di prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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