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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24628/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione, poi respinta nei gradi di merito, a una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali minimi richiesti per gli anni 2011 e 2013. La Corte d’appello aveva ritenuto, per il 2011, che i redditi e i volumi d’affari dichiarati fossero indicativi della continuità dell’esercizio professionale e dunque della soggezione al contributo minimo ex art. 22 della legge n. 576/1980; per il 2013 aveva invece valorizzato l’iscrizione all’albo quale presupposto sufficiente dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa ai sensi della normativa sopravvenuta. Il ricorrente ha proposto dodici motivi di cassazione, contestando: il potere della Cassa di variare aliquote e disciplina contributiva con propri atti; la compatibilità del sistema con i principi di delega legislativa, legalità e non discriminazione; l’interpretazione del principio di armonizzazione; la motivazione della sentenza d’appello e la ritenuta genericità dei motivi di gravame; l’applicazione della legge professionale previgente rispetto alla disciplina del nuovo ordinamento forense; il mancato accoglimento di richieste istruttorie e di esibizione di documenti contabili (bilancio attuariale e report ALM); la proporzione dei contributi rispetto al periodo accreditato ai fini pensionistici; e la condanna alle spese senza compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, compreso quello sulle spese. Ha osservato che le doglianze erano formulate in modo astratto, generico e non specificamente calato nella vicenda processuale; non si confrontavano adeguatamente con la distinzione operata dalla Corte territoriale tra l’obbligo contributivo per il 2011, fondato sulla continuità professionale, e quello per il 2013, fondato sull’iscrizione all’albo e sull’iscrizione d’ufficio alla Cassa; inoltre, il richiamo alla delibera del Comitato dei Delegati non era supportato dalla necessaria trascrizione del suo contenuto, in violazione dell’art. 366 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata e richiede motivi specifici, tassativi e riconducibili alle categorie dell’art. 360 c.p.c. Quanto al merito, ha ribadito che, dopo il D.Lgs. n. 509/1994, la disciplina del rapporto contributivo e previdenziale degli enti privatizzati è affidata all’autonomia regolamentare, nel rispetto dei vincoli costituzionali e dei limiti di attribuzione. Sul capo spese, ha ritenuto insindacabile in cassazione la mancata compensazione, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non necessita di specifica motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente per contestare il potere della Cassa di intervenire sulla disciplina contributiva; la Corte non ne accoglie la lettura proposta e ribadisce l’autonomia regolamentare degli enti privatizzati nei limiti di legge e Costituzione.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Citato come norma di sostituzione dell’originario art. 3, comma 12, L. 335/1995 nel quadro delle censure sul potere regolamentare della Cassa.

  • artt. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 509/1994

    Richiamati per sostenere i limiti ai poteri degli enti privatizzati; la Corte afferma che la disciplina del rapporto contributivo e previdenziale è affidata all’autonomia regolamentare dell’ente.

  • artt. 53, 38 e 3 Cost.

    Invocati per sostenere l’illegittimità del sistema contributivo; la Corte non entra nel merito delle questioni costituzionali, rilevando l’inammissibilità dei motivi.

  • artt. 101, 102, 106, 55 e ss. TFUE

    Richiamati dal ricorrente in relazione a profili europei e di concorrenza/non discriminazione, ma senza specifica e compiuta deduzione ritenuta ammissibile dalla Corte.

  • art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993

    Citate per sostenere un contrasto con il D.Lgs. n. 509/1994; la Corte ribadisce che gli enti privatizzati possono adottare disciplina regolamentare nei limiti di legge.

  • art. 1 L. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in chiave di legalità/trasparenza dell’azione amministrativa o para-amministrativa; non decisivo per la decisione.

  • artt. 76 e 77 Cost.

    Richiamati per censurare l’asserita delegificazione eccedente la delega; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di non discriminazione; la Corte rileva la genericità delle deduzioni.

  • art. 1 Protocollo n. 12 CEDU

    Invocato a tutela del principio di non discriminazione; non ritenuto idoneamente specificato.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato per il divieto di discriminazione; la Corte rileva che non sono state indicate con precisione le norme sovranazionali rilevanti.

  • art. 22 L. 576/1980

    Norma base richiamata dalla Corte territoriale per il requisito della continuità dell’esercizio professionale ai fini dell’iscrizione alla Cassa e dell’obbligo contributivo relativo al 2011.

  • artt. 10, 11, 13, 21 e 22 L. 576/1980

    Invocati dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina previgente e l’assenza del requisito di continuità; la Corte di cassazione non entra nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    Richiamato dalla Corte territoriale come norma che rende l’iscrizione all’albo condizione necessaria e sufficiente per l’iscrizione d’ufficio alla Cassa per l’anno 2013.

  • art. 9, comma 8, Regolamento attuativo L. 247/2012

    Richiamato dalla Corte territoriale quale disciplina applicativa dell’iscrizione d’ufficio; il ricorrente ne contestava l’inapplicabilità temporale.

  • art. 2, comma 9, L. 335/1995

    Invocato dal ricorrente sul principio di armonizzazione; la Corte territoriale lo aveva ritenuto riferito ai trattamenti pensionistici e non alla disciplina contributiva.

  • art. 2, comma 29, L. 335/1995

    Ritenuto dalla Corte territoriale non pertinente, perché relativo alla Gestione Separata INPS.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte ritiene i motivi inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte afferma che il richiamo alla delibera del Comitato dei Delegati è privo di trascrizione e viola gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere tassativi e specifici.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato sul tema della compensazione delle spese; la Corte afferma la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul regime delle spese; non muta il giudizio di inammissibilità del relativo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; censure astratte, generiche o non confrontate con la ratio della sentenza impugnata sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito distingue le ragioni dell’obbligo contributivo in base a diverse fonti normative o a diversi presupposti fattuali per annualità differenti, il ricorso deve misurarsi puntualmente con tale distinzione, pena l’inammissibilità.
  • Nel sistema degli enti previdenziali privatizzati, dopo il D.Lgs. n. 509/1994, la disciplina del rapporto contributivo e previdenziale è affidata all’autonomia regolamentare dell’ente, nei limiti dei vincoli costituzionali e delle attribuzioni conferite dalla legge.
  • La mancata trascrizione o specifica indicazione del contenuto degli atti o documenti richiamati nel ricorso per cassazione determina violazione degli oneri di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la mancata compensazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede motivazione specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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