Cassazione Civile, Ordinanza n. 24610/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una assicurata volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione dalla data della domanda amministrativa e aveva condannato l'INPS al pagamento dal primo giorno del mese successivo, escludendo l'applicazione del differimento decorrenziale delle cosiddette "finestre" introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. in L. n. 122 del 2010. L'INPS ha impugnato con un unico motivo denunciando violazione dell'art. 12 cit., sostenendo che la norma ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, non essendo tale trattamento compreso tra le deroghe tassative previste dalla legge. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione perché riesamini la domanda di pensione conformandosi al principio secondo cui il differimento decorrenziale ex art. 12 D.L. n. 78 del 2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità costituisce una anticipazione dei normali tempi di pensionamento, ottenuta mediante una deroga ai limiti di età, ma resta un trattamento di vecchiaia soggetto alla disciplina generale sulla decorrenza, salvo espressa esclusione legislativa.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
Ha portata generale e onnicomprensiva: il differimento di dodici mesi della decorrenza del trattamento pensionistico si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità e non solo alle pensioni di vecchiaia ordinarie.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, che conferma la disciplina del differimento decorrenziale delle pensioni.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
Le modifiche introdotte riguardano i soggetti i cui requisiti pensionistici sono stati ridefiniti dai commi successivi; non eliminano l'applicazione del meccanismo delle finestre rispetto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità per il periodo considerato.
L. 22 dicembre 2011, n. 214
Norma di conversione del D.L. n. 201 del 2011, richiamata per escludere che la soppressione delle decorrenze dal 1° gennaio 2012 si estenda ai trattamenti qui in discussione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 81 Cost.
Il bilanciamento legislativo con i limiti di spesa previdenziale è considerato legittimo in quanto coerente con il vincolo delle risorse disponibili.
art. 3 Cost.
La disciplina del differimento non è ritenuta manifestamente irragionevole.
art. 38 Cost.
La normativa contestata non pregiudica il nucleo essenziale della tutela previdenziale degli invalidi.
Massime di principio
- Il differimento decorrenziale introdotto da una norma previdenziale formulata in termini generali si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia che rientrano nella sua sfera letterale e sistematica, salvo deroghe espresse e tassative.
- Una pensione di vecchiaia anticipata concessa per invalidità non è una pensione diretta di invalidità, ma un trattamento di vecchiaia anticipato: perciò la disciplina speciale che consente l'anticipo dell'età non esclude, di per sé, l'applicazione del meccanismo generale di slittamento della decorrenza della prestazione.
- Quando il legislatore introduce deroghe tassative a una disciplina generale di contenimento della spesa previdenziale, non è consentita un'interpretazione estensiva delle esclusioni in assenza di una chiara volontà normativa.
- La soppressione o modifica delle "finestre" per effetto di interventi successivi non si estende automaticamente a trattamenti non espressamente menzionati dal nuovo testo legislativo.
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