Cassazione Civile, Ordinanza n. 24608/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
L'INPS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società per il pagamento di euro 179.637,17 a titolo di oneri per la cd. mobilità lunga riconosciuta a sette lavoratori. In opposizione, il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito dell'Istituto. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma, aveva condannato la società al pagamento della minore somma di euro 100.383,61, ritenendo che gli oneri richiesti si componessero in parte di somme aventi natura contributiva (contributi figurativi) soggette a prescrizione quinquennale e in parte di somme non contributive soggette a prescrizione decennale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 L. n. 223/1991, dell'art. 4, comma 27, D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996 e dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 129/1997 conv. in L. n. 229/1997, contestando la qualificazione parziale come non contributiva degli oneri; il secondo denunciava violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, perché la Corte territoriale aveva escluso la prescrizione per la parte qualificata come non contributiva; il terzo, rimasto assorbito, riguardava le somme accessorie e le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il credito dell'INPS verso il datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e contribuzione figurativa nell'ambito della cd. mobilità lunga, rientri nell'ampia categoria dei contributi previdenziali e sia quindi soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, lett. b, L. n. 335/1995. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, perché rivaluti la questione della prescrizione alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo relativo agli importi accessori (sanzioni).
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per sostenere che gli oneri per mobilità lunga dovessero essere qualificati diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale; la Cassazione non condivide la qualificazione parziale come non contributiva.
art. 4, comma 27, D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
Norma invocata per contestare la natura non contributiva di parte degli oneri richiesti dall'INPS.
art. 3, comma 5, D.L. n. 129/1997 conv. in L. n. 229/1997
Norma invocata dal ricorrente sulla natura degli oneri per mobilità lunga.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Il credito dell'INPS per rimborso di indennità e contribuzione figurativa relativa alla mobilità lunga è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per i contributi previdenziali.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato quanto alla decisione in camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il credito dell'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso di somme erogate per indennità e contribuzione figurativa nell'ambito della cd. mobilità lunga, va ricondotto alla categoria dei contributi previdenziali.
- A tale credito si applica la prescrizione quinquennale prevista per i contributi previdenziali dall'art. 3, comma 9, lett. b, L. n. 335/1995, non potendosi operare una distinzione, ai fini della prescrizione, tra una componente contributiva e una asseritamente non contributiva se il credito rientra nella struttura previdenziale del rapporto.
- Quando la decisione di merito si discosta dal principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto.
- Se il motivo principale è accolto e il capo relativo all'accessorietà dipende dallo stesso, il motivo sulle sanzioni o sugli accessori resta assorbito.
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