Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24611/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede amministrativa e poi giudiziale, dell'applicazione del differimento della decorrenza pensionistica previsto dalla normativa sulle "finestre" alla pensione di vecchiaia anticipata spettante a un'assicurata invalida in misura non inferiore all'80%. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione dalla data della domanda amministrativa e aveva escluso lo slittamento, ritenendo che la disciplina del D.L. n. 78 del 2010 non richiamasse espressamente tale particolare pensione e che un'applicazione estensiva avrebbe svuotato la tutela anticipatoria riservata agli invalidi. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata, non rientrando questa tra le deroghe tassative previste dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, non essendo tale fattispecie esclusa dalle deroghe tipizzate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda uniformandosi ai principi enunciati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8

    La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% è una forma di anticipazione dei normali tempi di accesso al trattamento di vecchiaia, che deroga ai soli limiti di età, ma resta un trattamento di vecchiaia soggetto alla disciplina generale sulle decorrenze se non espressamente escluso.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122

    Il differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia ha valenza generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità; le deroghe sono tassative e non comprendono tale fattispecie.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Le modifiche introdotte riguardano solo i soggetti i cui requisiti pensionistici siano stati ridefiniti dai commi successivi e non escludono l'applicazione del meccanismo di slittamento ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 81 Cost.

    Evocato per sottolineare che il bilanciamento legislativo si colloca nel limite delle risorse disponibili.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non è ritenuta manifestamente irragionevole.

  • art. 38 Cost.

    La normativa non pregiudica il nucleo essenziale della tutela previdenziale degli invalidi.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto da una disposizione formulata in termini generali si applica a tutte le ipotesi di pensionamento di vecchiaia, comprese quelle anticipate per invalidità, salvo espressa esclusione o deroga tassativa.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non integra una pensione diretta di invalidità: essa resta un trattamento di vecchiaia, caratterizzato solo dall'anticipazione dei requisiti anagrafici, e può quindi essere assoggettata alla disciplina generale sulle finestre di decorrenza.
  • Quando il legislatore introduce deroghe specifiche alla regola generale di slittamento della decorrenza pensionistica, tali deroghe non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie non menzionate.
  • La tutela previdenziale riconosciuta agli invalidi conserva il beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento, ma non esclude che l'erogazione concreta della prestazione sia differita secondo una regola generale di contenimento della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.