Cassazione Civile, Ordinanza n. 24609/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi in favore dell'INPS per il pagamento di contributi e sanzioni relativi a due contratti di appalto stipulati dalla società ricorrente nel 2007 e nel 2008, in relazione a omissioni contributive della società esecutrice. La Corte d'appello aveva rigettato le opposizioni della committente, ritenendo: non applicabile il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 all'azione dell'INPS; irrilevante la diligenza del committente e il DURC dell'appaltatore; irrilevanti i vizi del procedimento amministrativo; provata la natura retributiva di somme corrisposte in busta paga come diaria, rimborso chilometrico e spese; applicabili anche le sanzioni civili. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 29, comma 2, per l'applicabilità della decadenza biennale; 2) errata esclusione di rilievo della condotta diligente del committente e del DURC; 3) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della natura non retributiva delle somme; 5) violazione dell'art. 29 per l'estensione delle sanzioni civili al committente; 6) violazione dell'art. 29 e dell'art. 1655 c.c. per l'inquadramento del rapporto nel perimetro dell'art. 29, sostenendo che si trattasse di affidamento a consorziata e non di subappalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile l'ultimo. In particolare: ha confermato che il termine di decadenza biennale dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 non si applica all'azione dell'INPS, soggetta solo a prescrizione; ha ribadito che la responsabilità solidale del committente è legale e non dipende da colpa o dolo, né dal rilascio del DURC; ha affermato che le irregolarità del procedimento amministrativo non incidono sull'esistenza del credito contributivo, che va accertato dal giudice in base ai fatti costitutivi; ha chiarito che non vi era una violazione dell'art. 2697 c.c., perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, e comunque la Corte territoriale aveva accertato in fatto la natura retributiva delle somme; ha confermato che, per la disciplina ratione temporis applicabile, la responsabilità solidale ex art. 29 si estende anche alle sanzioni civili; infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla qualificazione del rapporto, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su due rationes decidendi autonome e il ricorso aveva attaccato solo una di esse, lasciando intatta la prima, fondata sull'interpretazione dei contratti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003
responsabilità solidale tra committente ed appaltatore; termine di decadenza biennale; estensione alle sanzioni civili nella disciplina previgente
la decadenza biennale non si applica all'azione dell'INPS; la responsabilità solidale è legale, sorge al ricorrere dei presupposti normativi ed è estesa anche alle sanzioni civili per i fatti anteriori alla riforma del 2012
art. 12 Preleggi
richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 29, comma 2
art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004
invocato dalla ricorrente per denunciare vizi del procedimento amministrativo; ritenuto irrilevante ai fini dell'esistenza del credito
artt. 6 e 14 della L. n. 689 del 1981
richiamati dalla ricorrente in relazione alle contestate violazioni procedimentali; non incidono sulla pretesa contributiva
art. 132, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di motivazione/forma; il motivo è stato comunque respinto
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzate per qualificare le censure
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice ne abbia invertito la ripartizione; non quando si contesti solo la valutazione delle prove
art. 29 del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. in L. n. 35 del 2012
la nuova disciplina che esclude il debito del committente per sanzioni civili si applica solo agli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore
art. 1655 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come appalto/subappalto
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione dei contratti
art. 380 bis 1 c.p.c.
norma processuale sul rito camerale in Cassazione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In materia di responsabilità solidale del committente per gli obblighi contributivi dell'appaltatore, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 non opera nei confronti dell'azione proposta dall'ente previdenziale, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
- La responsabilità del committente ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 ha natura legale e oggettiva nei limiti dei presupposti normativi: non richiede l'accertamento di dolo o colpa del committente, né è esclusa dalla sua diligenza o dalla regolarità contributiva formalmente attestata dell'appaltatore.
- Le irregolarità del procedimento amministrativo previdenziale non paralizzano di per sé la pretesa contributiva in giudizio, poiché il processo ha ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale e dei suoi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non il controllo di legittimità dell'atto amministrativo.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito ha invertito l'onere probatorio; se, invece, si contesta la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio, il vizio deducibile è eventualmente quello motivazionale nei limiti consentiti.
- Per la disciplina anteriore alla riforma del 2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 comprende anche le sanzioni civili connesse alle omissioni contributive, in ragione dell'automaticità funzionale del collegamento tra obbligazione contributiva e conseguenze sanzionatorie.
- Nel ricorso per cassazione, l'impugnazione che investa solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata è inidonea a travolgere la decisione, poiché la ratio non censurata passa in giudicato e sorregge comunque il dispositivo.
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