Cassazione Civile, Ordinanza n. 24613/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di una persona invalida in misura non inferiore all'80% a percepire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa, senza applicazione del differimento di decorrenza previsto dalla disciplina delle cosiddette "finestre". L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia abbia portata generale e si applichi anche ai titolari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, non essendo tale ipotesi compresa nelle deroghe tassative previste dalla norma. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, affermando che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, perché questa rientra nei trattamenti di vecchiaia e non nelle deroghe tipizzate. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame della domanda conformemente ai principi di diritto enunciati, rimettendo al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
La disposizione introduce un differimento generale di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia, applicabile anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo le deroghe espressamente previste.
L. n. 122 del 2010
Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata per confermare il quadro normativo del differimento delle decorrenze pensionistiche.
d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è qualificata come anticipazione dei normali tempi di pensionamento e non come pensione diretta di invalidità.
d.l. n. 201 del 2011, art. 24
Le modifiche introdotte da questa disposizione non incidono sui titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità inclusi nel meccanismo delle finestre mobili.
art. 375 c.p.c., comma 2
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 81 Cost.
Richiamato come parametro di bilanciamento del legislatore rispetto alle risorse disponibili e alla spesa previdenziale.
art. 3 Cost.
Evocato per escludere la manifesta irragionevolezza della disciplina applicata.
art. 38 Cost.
Evocato come parametro costituzionale della tutela previdenziale, non inciso dal meccanismo di differimento.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotto da una norma generale opera anche nei confronti di trattamenti pensionistici anticipati, quando questi rientrino comunque nella categoria dei trattamenti di vecchiaia e la legge non preveda una deroga espressa.
- Le deroghe a un meccanismo generale di slittamento della decorrenza pensionistica sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o estensiva in assenza di una chiara volontà legislativa contraria.
- La qualificazione di una prestazione come anticipazione del normale pensionamento, e non come pensione di invalidità in senso proprio, comporta la sua soggezione al regime generale delle decorrenze, salvo esclusione normativa specifica.
- Le disposizioni previdenziali finalizzate al contenimento della spesa e alla razionalizzazione del sistema devono essere lette in senso ampio quando il testo normativo è onnicomprensivo e il sistema non evidenzia eccezioni riferibili al caso concreto.
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