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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24612/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una persona invalida in misura non inferiore all'80% a percepire la pensione di vecchiaia anticipata e, soprattutto, la decorrenza della prestazione. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto dalla data della domanda amministrativa e aveva escluso l'applicazione dello slittamento temporale previsto dalla disciplina delle "finestre" di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di tale norma, sostenendo che il differimento di dodici mesi avesse portata generale e si applicasse anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, non essendo prevista alcuna deroga espressa per questa categoria. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 ha valenza generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, perché tale trattamento rientra tra le pensioni di vecchiaia soggette al meccanismo delle finestre mobili e non tra le deroghe tassative previste dalla norma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla disciplina delle finestre ha portata generale e si applica anche alle prestazioni di vecchiaia anticipate per invalidità, salvo espressa esclusione normativa.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non va qualificata come pensione diretta di invalidità, ma come trattamento di vecchiaia anticipato che incide solo sui requisiti anagrafici e non sulla disciplina generale delle decorrenze.
  • In materia previdenziale, le deroghe al regime generale di differimento sono tassative e non possono essere estese in via interpretativa in assenza di una chiara volontà legislativa.
  • Le successive modifiche normative che ridisegnano l'età pensionabile non si applicano automaticamente ai trattamenti non espressamente menzionati, come la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

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RamiPrevidenza
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