Cassazione Civile, Ordinanza n. 24612/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una persona invalida in misura non inferiore all'80% a percepire la pensione di vecchiaia anticipata e, soprattutto, la decorrenza della prestazione. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto dalla data della domanda amministrativa e aveva escluso l'applicazione dello slittamento temporale previsto dalla disciplina delle "finestre" di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di tale norma, sostenendo che il differimento di dodici mesi avesse portata generale e si applicasse anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, non essendo prevista alcuna deroga espressa per questa categoria. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 ha valenza generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, perché tale trattamento rientra tra le pensioni di vecchiaia soggette al meccanismo delle finestre mobili e non tra le deroghe tassative previste dalla norma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
ha portata generale; lo slittamento di dodici mesi opera per il conseguimento della pensione di vecchiaia anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo deroghe tassative non comprensive di tale fattispecie
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8
la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità costituisce un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, ma resta un trattamento di vecchiaia soggetto alla disciplina generale delle decorrenze
art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
le modifiche successive non incidono sulle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che restano incluse nel meccanismo delle finestre mobili e non sono attratte dalle innovazioni che riguardano altri soggetti
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla disciplina delle finestre ha portata generale e si applica anche alle prestazioni di vecchiaia anticipate per invalidità, salvo espressa esclusione normativa.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non va qualificata come pensione diretta di invalidità, ma come trattamento di vecchiaia anticipato che incide solo sui requisiti anagrafici e non sulla disciplina generale delle decorrenze.
- In materia previdenziale, le deroghe al regime generale di differimento sono tassative e non possono essere estese in via interpretativa in assenza di una chiara volontà legislativa.
- Le successive modifiche normative che ridisegnano l'età pensionabile non si applicano automaticamente ai trattamenti non espressamente menzionati, come la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
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