Cassazione Civile, Ordinanza n. 03853/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento, fondato su indagini di polizia giudiziaria e su una segnalazione di fatture per operazioni inesistenti nel settore delle sponsorizzazioni sportive, nei confronti del legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica ormai cessata. Con l'atto venivano contestati maggiori redditi IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2009, oltre sanzioni e interessi, imputando all'associazione operazioni imponibili non dichiarate. In giudizio il contribuente aveva contestato la propria responsabilità personale e la correttezza della motivazione dell'accertamento. La Commissione regionale aveva escluso la sua responsabilità, ritenendo l'atto inesistente nei suoi confronti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 38 e 2697 c.c. e delle norme sull'accertamento fiscale, sostenendo che per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta risponde solidalmente, per il periodo di investitura, chi ha diretto la gestione dell'ente, anche in via presuntiva, e che l'avviso era sufficientemente motivato perché indirizzato al soggetto che aveva agito come legale rappresentante; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse ignorato documenti prodotti dall'Ufficio, tra cui convenzioni di sponsorizzazione sottoscritte personalmente dal legale rappresentante e la dichiarazione IVA dell'ente, da cui emergeva il ruolo gestorio del medesimo e la riconducibilità a lui delle omissioni dichiarative.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo operante la sospensione automatica dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 per le liti definibili. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, affermando che, nei debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta, risponde solidalmente il soggetto che, nel periodo considerato, abbia diretto la complessiva gestione dell'ente, anche presuntivamente, e che nel caso concreto l'avviso era adeguatamente motivato e correttamente notificato al legale rappresentante cessato, avendo l'Ufficio indicato gli elementi essenziali della pretesa e le circostanze da cui desumere il ruolo gestorio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Per le associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta risponde solidalmente il soggetto che, nel periodo di relativa investitura, ha diretto la complessiva gestione dell'ente; la responsabilità può essere desunta anche in via presuntiva e non dipende dalla mera qualifica formale.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla individuazione del soggetto gestore e responsabile dell'obbligazione tributaria.
Richiamato a sostegno della censura sull'avviso di accertamento e sulla sua motivazione.
Richiamato a sostegno della censura sull'avviso di accertamento e sulla sua motivazione.
Norma base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
Norma base dell'accertamento ai fini IRAP.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione, risultato rispettato in considerazione della sospensione speciale dei termini.
Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La sospensione dei termini di impugnazione è automatica, opera ope legis e si applica a tutte le liti astrattamente definibili, senza distinzione tra contribuente e Amministrazione.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la sospensione dei termini.
Richiamato come norma penale oggetto della comunicazione di notizia di reato collegata ai fatti fiscali contestati.
Massime di principio
- Nelle liti potenzialmente definibili con procedura agevolata fiscale, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla legge opera automaticamente se la lite rientra astrattamente tra quelle definibili, senza necessità di una domanda già proposta, e si estende indistintamente a contribuente e Amministrazione.
- Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. non si collega alla sola carica formale, ma al soggetto che nel periodo d'imposta abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente, anche sulla base di elementi presuntivi.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente di individuare il rapporto tra la pretesa fiscale e il soggetto ritenuto responsabile, indicando gli elementi essenziali della gestione dell'ente e delle violazioni contestate; non è necessario che l'Ufficio anticipi in modo analitico ogni prova in sede di motivazione.
- Il giudice di merito non può trascurare documenti decisivi prodotti dall'Ufficio che, se valutati, possano confermare il ruolo gestorio del rappresentante e la riconducibilità a quest'ultimo delle operazioni fiscalmente rilevanti.
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