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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01237/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo legittimo l’accertamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) ha dedotto la nullità del procedimento e la violazione dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse tardivo perché notificato oltre il termine lungo; 2) ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse attribuito agli studi di settore valore di presunzione grave, precisa e concordante e avesse trascurato le contestazioni difensive; 3) ha dedotto la violazione di varie norme in tema di motivazione dell’accertamento e di studi di settore, sostenendo che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato rispetto alle ragioni addotte dal contribuente. La Corte ha esaminato il fascicolo d’ufficio e ha verificato che l’appello dell’Agenzia era tempestivo, perché il termine semestrale scadeva in un giorno festivo e quindi era prorogato al giorno successivo. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché in parte difettoso di specificità, non essendo stato trascritto o allegato l’avviso di accertamento, e in parte diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; il terzo perché costituiva una censura nuova, non dedotta nei giudizi di merito, e comunque priva della necessaria specificità per mancata produzione del contenuto dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché l’appello dell’Agenzia era stato proposto tempestivamente entro il termine lungo, considerando la proroga al primo giorno non festivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretti, in sostanza, a una nuova valutazione del merito oppure perché nuovi rispetto alle censure formulate nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo sul rispetto del termine per impugnare richiede la verifica effettiva delle date processuali; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
  • La censura di legittimità deve essere specifica: quando si contesta il contenuto di un avviso di accertamento è necessario trascriverne o allegarne il testo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • In cassazione non sono proponibili censure nuove, se non dedotte nei gradi di merito nei medesimi termini, e la relativa novità determina l’inammissibilità.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la doglianza non può limitarsi a contestazioni generiche: occorre una critica puntuale e documentata dei dati posti a base dell’atto e della loro applicazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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