Cassazione Civile, Ordinanza n. 01237/2025 del 18/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo legittimo l’accertamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) ha dedotto la nullità del procedimento e la violazione dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse tardivo perché notificato oltre il termine lungo; 2) ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse attribuito agli studi di settore valore di presunzione grave, precisa e concordante e avesse trascurato le contestazioni difensive; 3) ha dedotto la violazione di varie norme in tema di motivazione dell’accertamento e di studi di settore, sostenendo che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato rispetto alle ragioni addotte dal contribuente. La Corte ha esaminato il fascicolo d’ufficio e ha verificato che l’appello dell’Agenzia era tempestivo, perché il termine semestrale scadeva in un giorno festivo e quindi era prorogato al giorno successivo. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché in parte difettoso di specificità, non essendo stato trascritto o allegato l’avviso di accertamento, e in parte diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; il terzo perché costituiva una censura nuova, non dedotta nei giudizi di merito, e comunque priva della necessaria specificità per mancata produzione del contenuto dell’atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché l’appello dell’Agenzia era stato proposto tempestivamente entro il termine lungo, considerando la proroga al primo giorno non festivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretti, in sostanza, a una nuova valutazione del merito oppure perché nuovi rispetto alle censure formulate nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado va computato tenendo conto della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
In cassazione la deduzione deve essere correttamente sussunta nel vizio denunciato e non può risolversi in una richiesta di riesame del merito; la censura deve inoltre essere specifica.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il richiamo è giudicato inconferente rispetto all’accertamento fondato sugli studi di settore; la censura che lo invoca, se mira alla rivalutazione dei fatti, è inammissibile.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’atto impositivo, ma la Corte rileva l’inammissibilità della doglianza per novità e difetto di specificità.
artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Sono richiamati quale base normativa degli studi di settore; la Corte non ne mette in discussione la legittimità nel caso concreto.
art. 11 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154
Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento; la censura è comunque dichiarata inammissibile.
art. 10 L. 8 maggio 1998, n. 146
È richiamato come disciplina rilevante degli studi di settore, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 3 d.P.R. 31 maggio 1998, n. 146
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della relativa censura per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, applicato per il raddoppio del contributo unificato.
La resistente si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sul rispetto del termine per impugnare richiede la verifica effettiva delle date processuali; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
- La censura di legittimità deve essere specifica: quando si contesta il contenuto di un avviso di accertamento è necessario trascriverne o allegarne il testo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- In cassazione non sono proponibili censure nuove, se non dedotte nei gradi di merito nei medesimi termini, e la relativa novità determina l’inammissibilità.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la doglianza non può limitarsi a contestazioni generiche: occorre una critica puntuale e documentata dei dati posti a base dell’atto e della loro applicazione al caso concreto.
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