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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01240/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della pretesa fiscale, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla precedente sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023. La società controricorrente ha chiesto la correzione della sentenza perché, pur avendo il proprio difensore dichiarato di essere antistatario e avendo chiesto nel controricorso la distrazione delle spese, il dispositivo della pronuncia non conteneva la clausola di distrazione in favore del difensore. La Corte rileva che l'istanza era stata proposta dalla parte rappresentata dal difensore e che il testo della sentenza ometteva tale statuizione sia nella motivazione sia nel dispositivo. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e dispone che la sentenza n. 9953 del 2023 sia integrata, sia nella parte motivazionale sia nel dispositivo, con l'espressa previsione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Precisa inoltre che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura speciale, nella quale non è individuabile una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale emendabile senza ricorrere ai mezzi ordinari di impugnazione.

  • art. 288 c.p.c.

    Conferma la via della correzione degli errori materiali per integrare la sentenza con la clausola di distrazione omessa.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    La procedura di correzione è ritenuta coerente con la norma che disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma distinta dalla difesa della parte, sicché può essere proposta anche dalla parte rappresentata dal difensore che abbia dichiarato di essere antistatario.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ed è funzionale alla rapida formazione del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica una regolazione delle spese in senso stretto, perché manca una vera parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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