Cassazione Civile, Ordinanza n. 01238/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro una decisione di primo grado favorevole alla contribuente in materia di IVA per l'anno d'imposta 2008. La lite riguardava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava la mancata applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sulla cessione di oggetti d'oro usati. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse deciso richiamando una risoluzione dell'Agenzia e non la norma applicabile. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'applicabilità del regime del reverse charge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente si limitava ad allegare la violazione della norma senza spiegare in cosa consistesse, e comunque infondato perché la CTR aveva accertato che non era stata provata la cessione dell'oro a soggetti che lo avessero trasformato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché fondato su un vizio di motivazione non più deducibile nella forma prospettata dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato"
Il regime di inversione contabile si applica ai prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza previsti dalla norma; in difetto, opera il diverso regime del margine per gli oggetti di occasione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di violazione di legge è inammissibile se non specifica in che cosa consista la violazione denunciata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione insufficiente non è più censurabile nella formulazione precedente alla riforma richiamata dalla Corte.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per affermare che il vizio di motivazione insufficiente non è più censurabile nei termini prospettati.
Massime di principio
- In materia di cessioni di oro soggette a reverse charge, ciò che rileva è la natura del bene ceduto e la sua destinazione non immediatamente consumistica, oltre al possesso dei requisiti di purezza richiesti dalla norma; se tali presupposti mancano, si applica il regime diverso del margine.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo puntuale la regola giuridica che si assume violata e il modo in cui la decisione se ne sarebbe discostata; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la sentenza per semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, non è decisivo che il cessionario sia un soggetto industriale specificamente individuato in base all'organizzazione aziendale, ma che il bene ceduto rientri nella categoria normativa e nei relativi requisiti oggettivi.
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