Cassazione Civile, Ordinanza n. 01239/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, fondato su due riprese: (1) il disconoscimento, per asserita non inerenza e/o incongruità, dei costi sostenuti in esecuzione di un contratto con una società terza avente ad oggetto l’acquisizione dei diritti di utilizzazione economica di ricette ideate da un noto autore; (2) la contestazione antielusiva dell’operazione di fusione per incorporazione della società contribuente nella controllante, seguita da trasformazione e cambio di denominazione, operazione che l’Amministrazione riteneva finalizzata essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale tramite l’ammortamento, previa affrancazione, di marchi emersi in sede di fusione. L’Amministrazione ricorrente censurava la sentenza regionale con tre motivi: erronea applicazione delle regole sulla decadenza dall’accertamento, perché il termine andava riferito all’anno d’imposta in cui si era realizzato il beneficio fiscale e non alla data di fusione; erronea affermazione dell’inerenza del costo contrattuale senza adeguata verifica della congruità; erronea esclusione dell’abuso del diritto, avendo la CTR valorizzato la libertà di scelta imprenditoriale e ritenuto non decisiva la prospettata possibilità di una diversa operazione societaria e del relativo risparmio fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo nel senso che la CTR aveva errato a individuare il dies a quo della decadenza, poiché per un costo pluriennale ammortizzabile occorre guardare alla dichiarazione relativa all’anno in cui il singolo rateo è indicato; tuttavia ciò non ha condotto all’accoglimento del ricorso, perché la tempestività dell’accertamento risultava comunque sussistente. Ha poi respinto il terzo motivo, osservando che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito: la CTR aveva accertato in fatto l’esistenza di ragioni economiche non meramente marginali e l’insussistenza di un prevalente scopo elusivo. Ha infine respinto il secondo motivo sull’inerenza del costo, rilevando che la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui l’inerenza è un giudizio qualitativo e che l’eventuale incongruità della spesa rileva come indice probatorio, ma non si identifica con l’inerenza. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce, per i periodi anteriori alla disciplina generale dell’art. 10-bis, il fondamento del divieto di abuso del diritto in materia di imposte dirette, consentendo di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine di decadenza va verificato con riferimento alla dichiarazione nella quale è indicato il singolo rateo di un componente pluriennale, non alla sola data in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il principio di inerenza; la Corte ribadisce che l’inerenza si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e ha natura qualitativa, distinta dal tema della congruità del costo.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti costitutivi del costo incombe sul contribuente, che deve dimostrarne esistenza, natura e destinazione all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestare l’inerenza o l’inadeguatezza degli elementi allegati.
art. 59, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 2220 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai termini di conservazione e agli effetti sulla decadenza, ma la decisione si incentra sulla corretta individuazione del termine ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
art. 8, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel primo motivo, senza svolgere un ruolo autonomo nella ratio decidendi.
art. 6 d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Disposizione agevolativa richiamata con riferimento all’affrancazione del disavanzo da fusione e alla deduzione tramite ammortamento dei marchi.
art. 2501 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina della fusione societaria, ma la Corte ha deciso su abuso del diritto e valutazione di merito.
art. 53 Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro generale dell’ordinamento tributario e del principio di capacità contributiva, in tema di abuso del diritto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti nel ricorso; la Corte evidenzia che alcune censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a un nuovo esame del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per le doglianze di violazione di legge sui profili sostanziali; la Corte respinge le censure che mascherano richieste di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità processuale, ma non incidente sull’esito finale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’abuso del diritto ricorre solo quando lo strumento negoziale sia usato in modo improprio o distorto con scopo prevalente di eludere la norma fiscale; la sola presenza di un vantaggio fiscale non basta, se l’operazione è sorretta da ragioni economiche non marginali.
- Le ragioni extrafiscali idonee a escludere l’abuso possono consistere anche in esigenze organizzative o in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa, non necessariamente in una redditività immediata.
- Quando si contesta un componente di reddito pluriennale, la decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento va riferita alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo dedotto, e non alla sola epoca di formazione originaria del componente.
- Il giudizio di inerenza del costo è un giudizio qualitativo: occorre verificare se il costo sia riferibile all’attività d’impresa, anche indirettamente o in proiezione futura; la congruità economica della spesa è distinta dall’inerenza e vale semmai come indice probatorio.
- Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare l’esistenza del costo, la sua natura e il nesso con l’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestare l’inerenza allegando elementi di fatto che rendano inattendibile o insufficiente la prova fornita.
- Non è consentito in sede di legittimità trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
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