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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01239/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, fondato su due riprese: (1) il disconoscimento, per asserita non inerenza e/o incongruità, dei costi sostenuti in esecuzione di un contratto con una società terza avente ad oggetto l’acquisizione dei diritti di utilizzazione economica di ricette ideate da un noto autore; (2) la contestazione antielusiva dell’operazione di fusione per incorporazione della società contribuente nella controllante, seguita da trasformazione e cambio di denominazione, operazione che l’Amministrazione riteneva finalizzata essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale tramite l’ammortamento, previa affrancazione, di marchi emersi in sede di fusione. L’Amministrazione ricorrente censurava la sentenza regionale con tre motivi: erronea applicazione delle regole sulla decadenza dall’accertamento, perché il termine andava riferito all’anno d’imposta in cui si era realizzato il beneficio fiscale e non alla data di fusione; erronea affermazione dell’inerenza del costo contrattuale senza adeguata verifica della congruità; erronea esclusione dell’abuso del diritto, avendo la CTR valorizzato la libertà di scelta imprenditoriale e ritenuto non decisiva la prospettata possibilità di una diversa operazione societaria e del relativo risparmio fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo nel senso che la CTR aveva errato a individuare il dies a quo della decadenza, poiché per un costo pluriennale ammortizzabile occorre guardare alla dichiarazione relativa all’anno in cui il singolo rateo è indicato; tuttavia ciò non ha condotto all’accoglimento del ricorso, perché la tempestività dell’accertamento risultava comunque sussistente. Ha poi respinto il terzo motivo, osservando che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito: la CTR aveva accertato in fatto l’esistenza di ragioni economiche non meramente marginali e l’insussistenza di un prevalente scopo elusivo. Ha infine respinto il secondo motivo sull’inerenza del costo, rilevando che la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui l’inerenza è un giudizio qualitativo e che l’eventuale incongruità della spesa rileva come indice probatorio, ma non si identifica con l’inerenza. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce, per i periodi anteriori alla disciplina generale dell’art. 10-bis, il fondamento del divieto di abuso del diritto in materia di imposte dirette, consentendo di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine di decadenza va verificato con riferimento alla dichiarazione nella quale è indicato il singolo rateo di un componente pluriennale, non alla sola data in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per il principio di inerenza; la Corte ribadisce che l’inerenza si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e ha natura qualitativa, distinta dal tema della congruità del costo.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi del costo incombe sul contribuente, che deve dimostrarne esistenza, natura e destinazione all’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestare l’inerenza o l’inadeguatezza degli elementi allegati.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2220 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai termini di conservazione e agli effetti sulla decadenza, ma la decisione si incentra sulla corretta individuazione del termine ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 8, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel primo motivo, senza svolgere un ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 6 d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

    Disposizione agevolativa richiamata con riferimento all’affrancazione del disavanzo da fusione e alla deduzione tramite ammortamento dei marchi.

  • art. 2501 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina della fusione societaria, ma la Corte ha deciso su abuso del diritto e valutazione di merito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro generale dell’ordinamento tributario e del principio di capacità contributiva, in tema di abuso del diritto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indica i vizi dedotti nel ricorso; la Corte evidenzia che alcune censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a un nuovo esame del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le doglianze di violazione di legge sui profili sostanziali; la Corte respinge le censure che mascherano richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità processuale, ma non incidente sull’esito finale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’abuso del diritto ricorre solo quando lo strumento negoziale sia usato in modo improprio o distorto con scopo prevalente di eludere la norma fiscale; la sola presenza di un vantaggio fiscale non basta, se l’operazione è sorretta da ragioni economiche non marginali.
  • Le ragioni extrafiscali idonee a escludere l’abuso possono consistere anche in esigenze organizzative o in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa, non necessariamente in una redditività immediata.
  • Quando si contesta un componente di reddito pluriennale, la decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento va riferita alla dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo dedotto, e non alla sola epoca di formazione originaria del componente.
  • Il giudizio di inerenza del costo è un giudizio qualitativo: occorre verificare se il costo sia riferibile all’attività d’impresa, anche indirettamente o in proiezione futura; la congruità economica della spesa è distinta dall’inerenza e vale semmai come indice probatorio.
  • Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare l’esistenza del costo, la sua natura e il nesso con l’attività d’impresa; l’Amministrazione può contestare l’inerenza allegando elementi di fatto che rendano inattendibile o insufficiente la prova fornita.
  • Non è consentito in sede di legittimità trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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