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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01235/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente una maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2011, fondando l'accertamento su indagini bancarie. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio. Nel giudizio di legittimità il contribuente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione delle norme sul termine per proporre appello nel processo tributario e sulla sospensione feriale, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 16 giugno 2017 e che il termine semestrale, aumentato della sospensione feriale, scadesse il 16 gennaio 2018, mentre l'appello dell'Ufficio era stato notificato solo il 17 gennaio 2018. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per aver ritenuto comunque valida la proposizione dell'appello via PEC in un processo cartaceo, facendo applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e richiamando la disciplina tecnica del processo telematico tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, per l'appello in questione, si applicava il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., con aggiunta dei 31 giorni di sospensione feriale; computato dal deposito della sentenza di primo grado del 16 giugno 2017, il termine scadeva il 16 gennaio 2018, mentre la notificazione dell'appello era avvenuta il 17 gennaio 2018, dunque tardivamente. Ha ribadito che l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione grava sull'impugnante e che la tardività dell'impugnazione determina inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione della controparte o del raggiungimento dello scopo dell'atto. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché l'appello dell'Ufficio era inammissibile; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per l'impugnazione si applica il termine lungo semestrale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, con il computo civile del termine.

  • art. 155 c.p.c.

    secondo comma; primo comma

    Il termine processuale va computato secondo il sistema della computazione civile; la sospensione feriale si aggiunge al termine semestrale secondo la disciplina speciale dei termini processuali.

  • art. 2963 c.c.

    Concorre a fondare il criterio della computazione civile dei termini, facendo scadere il termine allo spirare del giorno corrispondente.

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di proposizione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 2, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Invocato dal ricorrente per sostenere la disciplina delle modalità telematiche di proposizione degli atti nel processo tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    raggiungimento dello scopo

    La Corte esclude che il raggiungimento dello scopo possa sanare la tardività dell'impugnazione, trattandosi di decadenza non di nullità.

  • art. 382 c.p.c.

    È il fondamento della cassazione senza rinvio quando l'appello è inammissibile per tardività.

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    Disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ridotto a 31 giorni dalla riforma del 2014.

  • art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Ha modificato la durata della sospensione feriale, sostituendo l'originaria previsione di 46 giorni con 31 giorni.

  • art. 46 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 58 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Rende applicabile la riduzione del termine lungo ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Nel calcolo del termine lungo per proporre impugnazione, il periodo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. si computa secondo la computazione civile, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale e con aggiunta della sospensione feriale di legge quando il termine vi si intersechi.
  • Nel processo tributario la tardività dell'impugnazione determina una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato o del raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • L'onere di provare la tempestività dell'impugnazione e l'assenza di cause ostative al decorso del termine grava sulla parte impugnante; il mancato assolvimento comporta l'inammissibilità del gravame.
  • La validità formale della notifica o la partecipazione della controparte non possono rimediare alla decadenza dall'impugnazione, poiché il decorso del termine tutela interessi di ordine generale e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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