Cassazione Civile, Ordinanza n. 01234/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la sostanza della decisione d'appello, che aveva già ridotto l'importo complessivamente dovuto rispetto al primo grado, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione risarcitoria proposta dalla procedura fallimentare contro una persona fisica ritenuta responsabile, in sede penale, di condotte di riciclaggio e di impiego di somme di provenienza illecita per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili intestati a lei ma asseritamente riferibili all'ex marito fallito. La domanda civile mirava al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla sottrazione di risorse ai creditori, quantificando il pregiudizio nel valore di mercato degli immobili e, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto un importo complessivo superiore a 600 mila euro. In appello la convenuta contestava, tra l'altro, l'efficacia del giudicato penale ex art. 651 c.p.p., sostenendo che successivi sviluppi penali avessero escluso la distrazione di 400.000 euro e ridimensionato le condotte altrui a somme molto inferiori; deduceva inoltre l'assenza del nesso causale per l'importo richiesto, l'erroneità della decorrenza di interessi e rivalutazione e, in sostanza, chiedeva una diversa quantificazione del danno. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame riducendo la condanna. In cassazione la ricorrente ha riproposto tre motivi: violazione dell'art. 651 c.p.p. e carenza motivazionale per non avere la Corte territoriale considerato le decisioni penali sopravvenute; violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 651 c.p.p. per erronea ricostruzione del nesso causale; violazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 651 c.p.p. per la data di decorrenza di rivalutazione e interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondati su documenti e sentenze penali non specificamente trascritti, indicati o localizzati nel ricorso; ha poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto in realtà a contestare un accertamento in fatto e una motivazione non apparente, senza ricadere nei ristretti vizi denunciabili ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente.
Norme richiamate
La sentenza penale irrevocabile fa stato nel giudizio civile quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'attribuzione del fatto all'imputato, ma non esonera la parte dall'onere di specificare e allegare correttamente gli atti su cui fonda la censura in cassazione.
È richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana ai fini della deduzione del nesso causale e del pregiudizio risarcibile.
È richiamato per il criterio di determinazione del danno risarcibile, comprensivo di perdita subita e mancato guadagno, con riferimento alla decorrenza di rivalutazione e interessi.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
Nel testo vigente consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Impone il principio di autosufficienza del ricorso: quando la censura si fonda su documenti, essi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti e localizzati nei fascicoli e nelle fasi processuali pertinenti, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater in caso di esito negativo del ricorso.
Nel giudizio di merito era stato evocato per il riconoscimento del danno non patrimoniale, poi quantificato equitativamente; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale statuizione per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi fonda il ricorso per cassazione su documenti o sentenze pregresse deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza: i documenti vanno trascritti o riassunti in modo completo, con indicazione della fase processuale e della loro collocazione nei fascicoli; la mera evocazione generica del loro contenuto rende il motivo inammissibile.
- Il giudicato penale ex art. 651 c.p.p. non esime la parte che ricorre in cassazione dall'onere di allegare in modo specifico gli atti sopravvenuti o i diversi esiti dei procedimenti penali sui quali pretende di fondare l'errore della sentenza civile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la sufficienza o la logicità della motivazione, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- La denuncia di violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del momento di insorgenza del danno se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e non apparente sulla decorrenza degli accessori e sulla quantificazione del pregiudizio.
- In presenza di una motivazione non affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla ricostruzione temporale dei fatti e sulla conseguente decorrenza di rivalutazione e interessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01235/2025 del 18/01/2025
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01236/2025 del 18/01/2025
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01237/2025 del 18/01/2025
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01238/2025 del 18/01/2025
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01239/2025 del 18/01/2025
- ordinanza_civile · 18 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01240/2025 del 18/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →