Cassazione Civile, Ordinanza n. 01236/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un processo verbale di constatazione per gli anni 2005 e 2006 e, ritenuta irregolare la contabilità societaria, aveva accertato ricavi occulti in capo alla società. Successivamente aveva notificato ai due soci un avviso di accertamento personale, imputando per trasparenza il maggior reddito societario relativo al 2006. I soci avevano impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato i ricorsi/appelli. In Cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e omessa considerazione della decadenza dal potere accertativo, con riferimento al recupero di maggiori IRAP e IVA per il 2006; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, oltre all'art. 39, comma 1, lett. d), per avere la CTR ritenuto imputabili al 2006 ricavi che, secondo i ricorrenti, derivavano da versamenti bancari del 2005 e quindi estranei all'annualità accertata; (3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), per mancata declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di prova e motivazione. Nel ricorso era inoltre contestata la mancanza di litisconsorzio necessario con la società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che i giudizi promossi dalla società contro gli avvisi di accertamento relativi al 2005 e al 2006 si erano già definiti con ordinanze del 2024 che avevano dichiarato inammissibile il ricorso societario; ciò rendeva definitiva la posizione della società e impediva di configurare un litisconsorzio necessario nel giudizio dei soci. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che fosse inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione, non più applicabile alla sentenza impugnata, e comunque infondato, poiché la CTR aveva chiaramente fondato la decisione sul giudicato esterno formatosi sulle controversie societarie. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: i soci avevano riproposto censure sulla legittimità dell'accertamento societario, ma la CTR aveva affermato che tale accertamento era ormai coperto da giudicato esterno e non più contestabile nel giudizio personale di imputazione per trasparenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di motivazione è valutata secondo la formulazione novellata applicabile alle sentenze d'appello pubblicate dopo l'11 settembre 2012; non è più ammissibile riproporre il previgente vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che, anche riqualificando il motivo come vizio di nullità/errore processuale, esso resterebbe infondato perché la ratio decidendi della CTR era chiara.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'utilizzo delle risultanze bancarie; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché non coglie la ratio della decisione di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato per contestare l'accertamento induttivo e la prova dei ricavi occulti; la Corte reputa le censure inammissibili perché dirette contro l'accertamento societario ormai coperto da giudicato.
Richiamato per dedurre la decadenza dal potere accertativo; la Corte non entra nel merito della questione, ritenendola assorbita dalla preclusione derivante dal giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal socio avverso l'avviso di accertamento per imputazione per trasparenza, una volta che l'accertamento relativo alla società sia divenuto definitivo o sia coperto da giudicato esterno, non è più configurabile un litisconsorzio necessario con la società stessa, perché viene meno l'esigenza di unitarietà dell'accertamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già riferite a un diverso giudizio o a un atto ormai coperto da giudicato.
- La doglianza di vizio motivazionale deve essere formulata secondo il paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis; non è ammissibile dedurre il previgente vizio di motivazione contro sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012.
- L'effetto tipico del giudicato esterno impedisce al giudice successivo di riesaminare questioni già definitivamente decise in altro giudizio tra le stesse parti o su rapporti pregiudiziali inscindibilmente collegati.
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