Sentenza del 23/11/2022 n. 34559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all'anno 2007 per IRES e IRAP: contestata l'indebita fruizione dell'esenzione su plusvalenza da cessione di partecipazioni (partecipata Lido Dorato Srl) ritenuta non esercente attività commerciale; deduzione illegittima di interessi passivi (finanziamenti non utilizzati o illeciti) e imputazione temporale a conto economico di costi non di competenza (rimborso spese sostenute da terzo). In appello la CTR aveva confermato la pretesa erariale; la ricorrente ha proposto cassazione con otto motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione: nessuna nullità degli avvisi per presunta carenza motivazionale derivante dalle osservazioni endoprocedimentali (non è richiesta motivazione 'rafforzata'); impossibilità per la cassazione di rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito (divieto di sindacato sui fatti e 'doppia conforme'); corrette le conclusioni circa la non spettanza dell'esenzione per la plusvalenza e la non deducibilità degli interessi; corretta l'imputazione a competenza del rimborso di spese; liquidazione delle spese del giudizio confermata (Euro 12.000,00), con precisazione sull'applicazione del decreto ministeriale vigente al momento della liquidazione.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'ufficio
Il dovere di valutazione delle osservazioni non impone un obbligo di motivazione 'rafforzata' dell'atto impositivo né richiede che l'ufficio confuti espressamente ogni singola osservazione a pena di nullità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 87, comma 1, lett. d)
Disciplina dell'esenzione delle plusvalenze da partecipazioni
L'esenzione delle plusvalenze è esclusa quando la partecipata non svolge attività d'impresa commerciale; la valutazione di tale requisito spetta al giudice di merito e può fondarsi su elementi di fatto e indizi che, valutati nel loro complesso, escludono la 'commercialità'.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 99
Riconoscimento del principio di competenza nella imputazione di costi e ricavi
Il rimborso di spese sostenute da terzi non è equiparabile a pagamento d'imposta; pertanto va imputato secondo il criterio di competenza e non per cassa/criterio di corresponsione indiretta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione e sul procedimento; la Cassazione rileva che le questioni sollevate non travalicano il sindacato di legittimità quando implichino valutazioni di fatto.
Codice Civile, artt. 2697 e 2727
Richiamati in tema di onere della prova; la Corte conferma che l'amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante elementi indiziari valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 348-ter
Divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare fatti e prove quando il giudizio di merito è concorde (doppia conforme); rende inammissibili censure che chiedono una nuova valutazione probatoria.
Codice di Procedura Civile, art. 360, nn. 4 e 5
Richiamati come fondamento delle doglianze per insufficiente e contraddittoria motivazione; la Corte valuta tali censure nel quadro dei limiti del sindacato di legittimità.
Art. 75 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 15
Riferiti alla liquidazione delle spese di giudizio e alla nota spese; la Corte ricorda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma sottolinea che la liquidazione deve rispettare i parametri ministeriali vigenti al momento della liquidazione.
D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Il giudice deve utilizzare i parametri tariffari ministeriali in vigore al momento della liquidazione delle spese; se il parametro è cambiato nel corso del processo, si applicano i valori stabiliti dal decreto vigente alla data di liquidazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto; la Corte dispone l'applicazione delle regole sul contributo unificato per il ricorrente.
Massime di principio
- Sulle osservazioni endoprocedimentali: l'ufficio è obbligato a valutare le osservazioni del contribuente, ma l'atto impositivo non è nullo per mancata confutazione espressa di tutte le osservazioni; la nullità richiede vizi formali più gravi.
- Sull'esenzione delle plusvalenze da partecipazioni: la verifica del requisito di 'commercialità' della partecipata è questione di fatto; la giurisprudenza ammette che il giudice di merito valuti elementi indiziari (es. prevalenza di immobili dati in godimento a terzi) per escludere l'esenzione, e la Cassazione non riesamina tali valutazioni se concordi in grado di merito.
- Sull'onere della prova: l'Amministrazione può far valere la propria pretesa anche con elementi indiziari che, nel loro insieme, siano rigorosi e coerenti; il giudice di merito valuta se gli indizi siano idonei ad assolvere l'onere probatorio.
- Sulla deducibilità degli interessi: sono esclusi quando il finanziamento non è stato effettivamente utilizzato dalla società o è ritenuto illegittimo; la documentazione e la congruità dell'utilizzo sono determinanti.
- Sul principio di competenza: rimborsi o pagamenti ricevuti/erogati per conto di terzi si imputano secondo competenza, salvo che si tratti di effettivi pagamenti d'imposta soggetti al regime di cassa previsto dall'art. 99 TUIR.
- Sulle spese di giudizio: il giudice deve rispettare la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto liquidato, ma la misura della liquidazione deve essere commisurata ai decreti ministeriali vigenti alla data di liquidazione; se la parte chiede meno del minimo tariffario previsto dal decreto vigente, il giudice può liquidare in presenza di motivazione.
- Sul ricorso per cassazione: censure che richiedono una nuova valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili per divieto di sindacato sulla meritevolezza (art. 348-ter c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 476 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 5371 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 23573 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 23574 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 23575 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2022Sentenza del 23/11/2022 n. 34464 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →