Sentenza del 23/11/2022 n. 34464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva incluso la torre eolica nella determinazione della rendita catastale di un parco eolico. La ricorrente contestava l'interpretazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre costituisce elemento di impiantistica funzionale al processo produttivo (aerogenerazione) e quindi va esclusa dalla stima diretta della rendita catastale; inoltre criticava la motivazione della sentenza di merito su punti riguardanti valore del terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo decisivo il criterio della funzionalità della torre al processo produttivo: la qualificazione della torre come "macchinario/impianto" (escluso dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) dipende dalla sua effettiva funzionalità nell'aerogenerazione e non solamente dalle caratteristiche fisiche di solidità e ancoraggio al suolo. Perciò la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per riesame conforme al principio affermato. I rimanenti motivi di ricorso (e le censure procedurali sull'istruttoria e sulla motivazione relative a voci di costo) sono stati rigettati.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come norma-tipo per esclusione: elementi immobile e connessi vanno considerati nella stima salvo che si tratti di macchinari/impianti funzionali al processo produttivo, i quali sono esclusi indipendentemente dalla loro stabilità fisica o ancoraggio al suolo. La qualificazione dipende dalla strumentalità/funzionalità rispetto al processo produttivo.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Richiamato come base normativa per il metodo del costo di ricostruzione utilizzato dall'amministrazione nel procedimento di stima indiretto; la Corte rileva che l'amministrazione ha applicato criteri di computo coerenti con tale metodo.
Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 (Agenzia del Territorio)
Circolare tecnica di riferimento per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale; la Corte osserva che la circolare è stata recepita normativa (L. n. 190/2014) e che l'amministrazione l'ha utilizzata per i computi, ma il suo contenuto non può scongiurare l'applicazione dell'esclusione prevista dalla L. n. 208/2015 quando sussiste la funzionalità al processo produttivo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Norma che ha richiamato e dato rilievo alla circolare tecnica; citata per inquadrare il quadro normativo antecedente alla modificazione introdotta dalla L. n. 208/2015.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
Richiamato in relazione alla nozione di "immobile urbano" nel quadro normativo catastale che inquadra la rilevanza degli elementi immobili e delle costruzioni nella determinazione della rendita.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
Citato per la nozione di unità immobiliare nel contesto delle regole catastali; utilizzato dalla Corte per inquadrare il tema della distinzione tra costruzione e impianto/macchinario.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. nn. 25793/2021, 25784/2021, 1010/2021, 20726/2020, 4028/2012 ecc.)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali la torre eolica può essere esclusa dalla rendita se accertata la sua funzione attiva/essenziale nel processo produttivo; è compito del giudice di merito valutare se la torre svolge solo funzione passiva di sostegno o ha funzione tecnica rilevante per la produzione.
Massime di principio
- La rilevanza catastale della torre eolica non si giudica solo sulla base della solidità o dell'ancoraggio al suolo: è decisiva la sua funzionalità effettiva al processo produttivo (aerogenerazione).
- Se la torre svolge funzione strumentale ma è essenziale e attiva nel processo di produzione (es. contribuisce al contrasto delle forze del vento, alla stabilità dinamica necessaria alla generazione), va qualificata come macchinario/impianto e quindi esclusa dalla stima della rendita catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.
- L'onere di prova e la valutazione della natura funzionale della torre spettano al giudice di merito: la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del principio giuridico ma non sostituisce la valutazione fattuale.
- Le circolari e le prassi amministrative che includono per principio le torri tra le "costruzioni" non possono prevalere sulla norma che esclude i macchinari funzionali; l'amministrazione deve motivare la diversa qualificazione caso per caso.
- In contenziosi analoghi è opportuno documentare tecnicamente la funzione della torre (caratteristiche strutturali e funzionali, rapporto con navicella/rotore, autonomia funzionale) perché la qualificazione catastale dipende da elementi tecnici valutati nel merito.
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