Sentenza del 23/11/2022 n. 476 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
Il CUT è dovuto sia per i ricorsi principali che incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali - Sussiste - L'art. 13 comma 6 del d.P.R. n.115/2002 che lo prevede, costituisce norma di natura primaria e non recessiva rispetto all'art. 12, comma 2°, D.L.vo n. 546/92 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione per mancato versamento del CUT (circa €.500,00), sostenendo che l'appello incidentale con richiesta di condanna alle spese non può aumentare il valore della lite né ampliare il thema decidendum; in alternativa censurava l'applicabilità dell'art.12, comma 2, D.Lgs. n.546/92 (che definisce il valore della lite) quale lex specialis escludente l'obbligo di CUT per i ricorsi incidentali. Ha inoltre chiesto tardivamente la riduzione dell'importo del CUT nella seconda memoria.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di versamento del CUT per ricorsi principali e incidentali è previsto dall'art.13 del d.P.R. n.115/2002 (comma 6 quater) e tale norma, di natura primaria, non è recessiva rispetto all'art.12, comma 2, del D.Lgs. n.546/92, che disciplina solo la modalità di determinazione del valore della lite. Ha richiamato la circolare n.1/DF del MEF secondo cui, nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza oggetto dell'appello. La domanda tardiva di rideterminazione del CUT è stata ritenuta inammissibile per violazione delle regole sui motivi aggiunti (art.24 D.Lgs. n.546/92). Conseguentemente la sanzione per mancato versamento del CUT è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in €196,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n.115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), art.13 comma 6 quater
Prevede l'obbligo di pagamento del Contributo Unificato Tributario anche per i ricorsi principali e incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie; norma di natura primaria che impone il CUT indipendentemente dalla disciplina del valore della lite prevista dal D.Lgs. 546/92
D.Lgs. n.546/1992, art.12 comma 2
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
Disciplina le modalità di individuazione del valore della lite in sede tributaria ma non costituisce lex specialis che escluda l'applicazione dell'obbligo di versamento del CUT sugli appelli incidentali; la norma va interpretata come definitoria del 'valore' e non come esenzione dal contributo
Circolare n.1/DF (MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria)
"nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso"
Chiarisce ai fini del calcolo del CUT che nel giudizio d'appello incidentale il valore rilevante è la porzione di provvedimento impugnata; conferma la base di calcolo del contributo anche per l'appello incidentale
Regola i motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva di rideterminazione del CUT perché non formulata nei termini e nelle forme previste per i motivi aggiunti 'propri'
Massime di principio
- Il Contributo Unificato Tributario è dovuto sia per i ricorsi principali sia per gli appelli incidentali davanti alle Commissioni tributarie, in base all'art.13 del d.P.R. n.115/2002; non può essere escluso invocando solo le regole sul valore della lite del D.Lgs. n.546/1992
- Per il calcolo del valore della controversia nell'appello incidentale si prende a riferimento la parte della sentenza che è oggetto dell'appello; da essa deriva la base per determinare l'ammontare del CUT
- Se si contesta l'ammontare del CUT, la contestazione deve essere sollevata tempestivamente e secondo le modalità previste (es. motivi aggiunti ex art.24 D.Lgs.546/1992); richieste tardive o introdotte con argomentazioni nuove possono essere dichiarate inammissibili
- La circolare ministeriale (MEF) può essere utilizzata come interpretazione applicativa per individuare il valore della lite negli appelli incidentali, ma non sostituisce né deroga una norma primaria che impone il CUT
- In caso di mancato pagamento del CUT su un appello incidentale, l'ufficio può irrogare sanzioni e la Corte tende a confermare tali provvedimenti se il presupposto normativo del contributo è rispettato
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