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Sentenza

Sentenza del 23/11/2022 n. 23575 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla legittimità della delibera di Giunta comunale che aveva determinato le tariffe Tarsu per l'anno contestato. Il giudice di merito aveva ritenuto che, benché la Giunta fosse competente ad approvare le tariffe, la delibera fosse illegittima perché la determinazione del "fattore" (numero tra 0,5 e 1) che esprime il grado di copertura del costo del servizio avrebbe dovuto essere fissata previamente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Tarsu; la contribuente aveva ottenuto il rimborso delle somme pagate in eccesso. Il Comune impugna in cassazione sostenendo che, nel regime normativo siciliano, la competenza concreta a determinare le aliquote/tariffe è della Giunta (art. 49 Statuto comunale e L.R. Sicilia), e che la mancata fissazione da parte del Consiglio non esclude la competenza della Giunta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che nella Regione Sicilia la competenza concreta per la determinazione delle aliquote/tariffe Tarsu spetti alla Giunta comunale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio, e che la mancata fissazione da parte del Consiglio del "fattore" di copertura non esclude la competenza giuntale. Ha inoltre precisato che l'annullamento di una delibera tariffaria non travolge automaticamente le delibere successive. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale di Sicilia in diversa composizione per il riesame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13

    Indica che, nella Regione Siciliana, l'organo a competenza residuale è il Sindaco e contribuisce al quadro normativo che distingue le competenze locali; rimarca il regime speciale della Sicilia utile per l'interpretazione della ripartizione delle competenze comunali.

  • Statuto del Comune di Palermo, art. 49

    "a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale"

    Attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad apportare variazioni tariffarie entro limiti indicati dalla legge o dal Consiglio; la Corte interpreta tale norma nel senso che la competenza concreta spetta alla Giunta purché nei limiti stabiliti.

  • Regolamento Comunale Tarsu, art. 14

    "il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio"

    Stabilisce che il Consiglio fissi criteri di determinazione delle tariffe e annualmente indichi il fattore di copertura del costo; la Corte ritiene però che la mancata fissazione di tale fattore non escluda la competenza della Giunta a determinare le tariffe.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2

    Prevede che le tariffe per categorie siano determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge; la Corte ne ricava che il Comune (ossia l'organo comunale competente, per la Sicilia la Giunta) determina le tariffe entro limiti normativi.

  • L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)

    "disciplina generale delle tariffe"

    Riferimento ai criteri generali per le tariffe; in Sicilia tale richiamo rimane applicabile per effetto della L.R. n. 48/1991 e non impedisce che la competenza concreta sia giuntale.

  • L.R. n. 48 del 1991

    Legge regionale che recepisce parti dell'ordinamento delle autonomie locali; conferma che, nello specifico contesto siciliano, alcune disposizioni statali sono interpretate alla luce della normativa regionale vigente.

Massime di principio

  • Nella Regione Siciliana la competenza concreta ad approvare le tariffe comunali Tarsu spetta alla Giunta comunale, entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale; l'assenza di un previa fissazione del "fattore" da parte del Consiglio non rende automaticamente incompetente la Giunta.
  • Disposizioni regolamentari che attribuiscono al Consiglio la fissazione di criteri o parametri (es. grado di copertura del costo) non sempre impediscono alla Giunta di approvare le tariffe; occorre distinguere tra competenze di indirizzo/criterio (Consiglio) e competenze attuative/di determinazione concreta (Giunta).
  • L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria non determina automaticamente l'annullamento delle delibere successive anche se sostanzialmente riproduttive; le deliberazioni successive mantengono autonomia e vanno impugnate singolarmente.
  • In regioni a statuto speciale è necessario verificare la normativa regionale e statutaria per la ripartizione delle competenze comunali: il TUEL può non trovare piena applicazione e la disciplina concreta dipende dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
  • Sotto il profilo processuale, difetti formali di notifica possono essere sanati dalla tempestiva prosecuzione del controricorso (art. 156 c.p.c.) quando sia raggiunto lo scopo dell'atto e sia garantita la ragionevole durata del processo; ciò favorisce la decisione sul merito in controversie di interesse pubblico.

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