Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2022 n. 23573 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento TARSU relativo a superfici imponibili (accertamento su 4.480 mq, rideterminate in primo grado in 2.774,71 mq, con 1.299,41 mq ritenuti non dichiarati e destinati a deposito). Contestazioni principali: (i) legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del concessionario anziché del funzionario comunale (richiesta di verifica della legittimazione formale); (ii) presunta carenza motivazionale dell'avviso e mancata indicazione degli elementi identificativi delle superfici e dell'informazione sulla possibilità di accertamento per adesione; (iii) dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti della superficie di 1.299,41 mq (documentazione tecnica prodotta); (iv) illegittimo calcolo degli interessi in avviso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno anziché dalla fine dell'anno successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità o per carenza di specificità e di confronto con il contenuto delle decisioni di merito. Motivazioni essenziali: (i) censura sulla firma del concessionario formulata in cassazione difettava di allegazione che tale questione fosse stata effettivamente dedotta o provata in sede di merito (novità inammissibile); (ii) la contestazione sulla motivazione dell'avviso non riportava i passi dell'atto impugnato necessari per il controllo di legittimità; (iii) la deduzione di inidoneità della superficie non ha rispettato l'onere di prova e non ha contrastato l'accertamento di fatto secondo cui la superficie era oggetto di accertamento d'ufficio e non era stata dichiarata; inoltre le riduzioni o esclusioni di tassazione devono essere dedotte nella denuncia e operano dal periodo successivo; (iv) la censura sul calcolo degli interessi era generica e priva della specifica relativa a testi regolamentari prodotti in giudizio. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore di SO.G.E.T. Spa e comunicazione dell'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    Prevede la possibilità di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; la Corte richiede che, qualora la firma sia del concessionario, sia dimostrata la legittimazione e l'eventuale provvedimento di designazione del funzionario responsabile

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Indica gli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere; la Corte ha ritenuto che nell'ipotesi concreta l'avviso risultasse sufficientemente motivato e contenesse gli elementi previsti, salvo che il ricorrente non riporti nel ricorso per cassazione i passi specifici contestati

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Stabilisce la presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti in relazione alla superficie; la Corte ha richiamato tale presunzione per affermare che l'onere della prova spetta al contribuente quando contesta la producibilità di rifiuti

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66

    Le riduzioni delle superfici e tariffarie operano solo dall'anno successivo a quello in cui i relativi presupposti sono denunciati; la Corte ha confermato che le esenzioni o riduzioni devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. b)

    art. 7, comma 2, lett. b)

    Obbligo dell'amministrazione di indicare negli atti l'organo presso cui è possibile il riesame; la Corte ha chiarito che tale norma non impone l'obbligo di informare sull'accertamento per adesione, la cui mancata indicazione non determina la nullità dell'atto

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Regola l'onere di allegazione e produzione di documenti in giudizio; la Corte ha richiamato il principio per censurare l'uso, in cassazione, di documentazione non collocata o non dedotta nel momento processuale corretto

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Norma sull'accertamento con adesione richiamata per spiegare che l'informazione su tale facoltà non è requisito di validità dell'atto impositivo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Prevede l'obbligo processuale relativo al contributo unificato supplementare; la Corte ha applicato e richiamato la norma nella formazione dell'atto di condanna alle spese

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile sollevare questioni di fatto o novità non dedotte e provate in precedenza: il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata già prospettata e indicare gli atti nei quali è stata dedotta.
  • La firma del concessionario sugli atti di accertamento può essere legittima se il potere di accertamento è stato trasferito con idoneo atto di concessione e, se richiesto dalla norma, se esiste una formale designazione del funzionario responsabile; tuttavia in sede di legittimità va provata la rilevanza e la deduzione di tale fatto nei gradi precedenti.
  • L'avviso di accertamento è valido se contiene la motivazione necessaria e gli elementi previsti dalla legge; chi lo censura in cassazione deve riportare i passi specifici dell'atto che sarebbero viziati per consentire il controllo di legittimità.
  • Sussiste una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti in relazione alla superficie (art. 62 D.Lgs. 507/1993): spetta al contribuente l'onere di provare l'inidoneità della superficie alla produzione di rifiuti, e tale prova deve essere prodotta tempestivamente e con riferimento ai fatti decisivi già in sede di merito.
  • Le esenzioni o riduzioni di tariffa o superficie non operano automaticamente: devono essere richieste nella denuncia o nella variazione e, di norma, producono effetti dall'anno successivo alla dichiarazione a norma dell'art. 66.
  • L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, della facoltà di accertamento con adesione non comporta di per sé la nullità dell'atto; le cause di nullità sono tassative e la legge sull'adempimento degli obblighi informativi del fisco è circoscritta.
  • Le censure relative a calcoli di interessi o a regole regolamentari richiedono la produzione e la trascrizione dei testi regolamentari e la specificazione dei criteri interpretativi asseritamente violati, altrimenti risultano inammissibili per genericità.
  • Quando si allegano documenti a sostegno di una tesi (perizie, attestazioni dei fornitori, ecc.), è essenziale specificare quando e in quale fase processuale sono stati prodotti, e dimostrare la loro rilevanza per i fatti decisivi già posti all'esame del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.