Sentenza del 23/11/2022 n. 23573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TARSU relativo a superfici imponibili (accertamento su 4.480 mq, rideterminate in primo grado in 2.774,71 mq, con 1.299,41 mq ritenuti non dichiarati e destinati a deposito). Contestazioni principali: (i) legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del concessionario anziché del funzionario comunale (richiesta di verifica della legittimazione formale); (ii) presunta carenza motivazionale dell'avviso e mancata indicazione degli elementi identificativi delle superfici e dell'informazione sulla possibilità di accertamento per adesione; (iii) dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti della superficie di 1.299,41 mq (documentazione tecnica prodotta); (iv) illegittimo calcolo degli interessi in avviso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno anziché dalla fine dell'anno successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità o per carenza di specificità e di confronto con il contenuto delle decisioni di merito. Motivazioni essenziali: (i) censura sulla firma del concessionario formulata in cassazione difettava di allegazione che tale questione fosse stata effettivamente dedotta o provata in sede di merito (novità inammissibile); (ii) la contestazione sulla motivazione dell'avviso non riportava i passi dell'atto impugnato necessari per il controllo di legittimità; (iii) la deduzione di inidoneità della superficie non ha rispettato l'onere di prova e non ha contrastato l'accertamento di fatto secondo cui la superficie era oggetto di accertamento d'ufficio e non era stata dichiarata; inoltre le riduzioni o esclusioni di tassazione devono essere dedotte nella denuncia e operano dal periodo successivo; (iv) la censura sul calcolo degli interessi era generica e priva della specifica relativa a testi regolamentari prodotti in giudizio. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore di SO.G.E.T. Spa e comunicazione dell'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
Prevede la possibilità di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; la Corte richiede che, qualora la firma sia del concessionario, sia dimostrata la legittimazione e l'eventuale provvedimento di designazione del funzionario responsabile
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Indica gli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere; la Corte ha ritenuto che nell'ipotesi concreta l'avviso risultasse sufficientemente motivato e contenesse gli elementi previsti, salvo che il ricorrente non riporti nel ricorso per cassazione i passi specifici contestati
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Stabilisce la presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti in relazione alla superficie; la Corte ha richiamato tale presunzione per affermare che l'onere della prova spetta al contribuente quando contesta la producibilità di rifiuti
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Le riduzioni delle superfici e tariffarie operano solo dall'anno successivo a quello in cui i relativi presupposti sono denunciati; la Corte ha confermato che le esenzioni o riduzioni devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. b)
art. 7, comma 2, lett. b)
Obbligo dell'amministrazione di indicare negli atti l'organo presso cui è possibile il riesame; la Corte ha chiarito che tale norma non impone l'obbligo di informare sull'accertamento per adesione, la cui mancata indicazione non determina la nullità dell'atto
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Regola l'onere di allegazione e produzione di documenti in giudizio; la Corte ha richiamato il principio per censurare l'uso, in cassazione, di documentazione non collocata o non dedotta nel momento processuale corretto
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Norma sull'accertamento con adesione richiamata per spiegare che l'informazione su tale facoltà non è requisito di validità dell'atto impositivo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Prevede l'obbligo processuale relativo al contributo unificato supplementare; la Corte ha applicato e richiamato la norma nella formazione dell'atto di condanna alle spese
Massime di principio
- In cassazione non è possibile sollevare questioni di fatto o novità non dedotte e provate in precedenza: il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata già prospettata e indicare gli atti nei quali è stata dedotta.
- La firma del concessionario sugli atti di accertamento può essere legittima se il potere di accertamento è stato trasferito con idoneo atto di concessione e, se richiesto dalla norma, se esiste una formale designazione del funzionario responsabile; tuttavia in sede di legittimità va provata la rilevanza e la deduzione di tale fatto nei gradi precedenti.
- L'avviso di accertamento è valido se contiene la motivazione necessaria e gli elementi previsti dalla legge; chi lo censura in cassazione deve riportare i passi specifici dell'atto che sarebbero viziati per consentire il controllo di legittimità.
- Sussiste una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti in relazione alla superficie (art. 62 D.Lgs. 507/1993): spetta al contribuente l'onere di provare l'inidoneità della superficie alla produzione di rifiuti, e tale prova deve essere prodotta tempestivamente e con riferimento ai fatti decisivi già in sede di merito.
- Le esenzioni o riduzioni di tariffa o superficie non operano automaticamente: devono essere richieste nella denuncia o nella variazione e, di norma, producono effetti dall'anno successivo alla dichiarazione a norma dell'art. 66.
- L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, della facoltà di accertamento con adesione non comporta di per sé la nullità dell'atto; le cause di nullità sono tassative e la legge sull'adempimento degli obblighi informativi del fisco è circoscritta.
- Le censure relative a calcoli di interessi o a regole regolamentari richiedono la produzione e la trascrizione dei testi regolamentari e la specificazione dei criteri interpretativi asseritamente violati, altrimenti risultano inammissibili per genericità.
- Quando si allegano documenti a sostegno di una tesi (perizie, attestazioni dei fornitori, ecc.), è essenziale specificare quando e in quale fase processuale sono stati prodotti, e dimostrare la loro rilevanza per i fatti decisivi già posti all'esame del giudice di merito.
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