Cassazione Civile, Ordinanza n. 14293/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento fondato su un PVC della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio contestava a una società l’omessa contabilizzazione di ricavi da cessioni all’ingrosso, desunti da documentazione extracontabile rinvenuta in verifica, nonché l’indebita deduzione di costi per lavoro dipendente asseritamente non corrisposti. Il giudizio di primo grado si era concluso con l’annullamento dell’atto, mentre in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente le ragioni dell’Amministrazione, rideterminando il dovuto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo lamentava violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la documentazione extracontabile non potesse valere come presunzione grave, precisa e concordante e che il giudice avrebbe dovuto considerare anche i costi correlati ai ricavi presunti; il secondo contestava la pretesa gerarchia tra presunzioni, sostenendo che le indagini finanziarie costituissero presunzioni legali relative e che la CTR avesse erroneamente attribuito prevalenza alla documentazione extracontabile. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sulla questione dell’indebita deduzione di oneri non effettivamente corrisposti ai dipendenti (buoni sconto).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società: ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’accertamento fondato su documentazione extracontabile è superabile solo con prova contraria specifica del contribuente, non bastando la regolarità formale della contabilità, e ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato atto dell’assenza di prova contraria nel fascicolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità, osservando che mancava la prova del fatto storico richiamato (un PVC del 14/12/2006) e della sua effettiva valenza probatoria. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la sentenza d’appello aveva comunque esaminato la questione dei buoni sconto e che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
n. 3 e n. 4 del primo comma
Indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo ex n. 3 e inammissibili le censure che, sotto l’apparenza del vizio processuale, miravano a un nuovo esame del merito.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo comma, lett. d) e lett. e)
L’accertamento del reddito d’impresa può essere fondato anche su presunzioni semplici e su documentazione extracontabile; il contribuente deve fornire prova contraria specifica dell’infondatezza della pretesa fiscale.
Le risultanze dei controlli bancari e dei movimenti finanziari possono fondare presunzioni di ricavi non dichiarati, superabili se il contribuente dimostra che le movimentazioni erano già contabilizzate e giustificate.
In materia IVA, le movimentazioni bancarie possono costituire presunzione di operazioni imponibili non fatturate, salvo prova contraria del contribuente.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte richiama la norma per precisare che l’onere di dimostrare l’inerenza delle componenti negative non ricade, nel caso esaminato, sulla società quando si discute di componenti positive del reddito.
art. 53 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per invocare la necessità di considerare i costi correlati ai ricavi presunti, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È evocato dal ricorrente incidentale come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte rileva che la questione era stata in realtà esaminata dal giudice di merito.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, poiché la decisione di merito aveva affrontato il tema contestato, sia pure con esito sfavorevole all’Agenzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale; non lo applica al ricorso incidentale dell’Amministrazione, perché soccombente ma ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L’accertamento fiscale fondato su documentazione extracontabile o su elementi indiziari può essere legittimo se il contribuente non fornisce una prova contraria specifica e concreta; la mera regolarità formale delle scritture contabili non è, di per sé, sufficiente a neutralizzare la pretesa.
- Nel giudizio tributario la contestazione dell’accertamento basato su presunzioni richiede di contrastare positivamente il fatto presunto con elementi puntuali; non è consentito in cassazione sostituire alla valutazione di merito una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche se con soluzione non condivisa dalla parte; il vizio non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
- In sede di legittimità il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti storici e agli elementi probatori posti a fondamento della doglianza; la mancata indicazione o prova del fatto richiamato impedisce l’ingresso del motivo nel sindacato di cassazione.
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