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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31530/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione con cui l'Ufficio informava una società, operante nel commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, che per acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato sarebbe stata iscritta a ruolo ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 quale coobbligata in solido per l'IVA non versata dalla cedente. La società impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'ufficio romano, la violazione di norme sull'accertamento e sulla riscossione, la decadenza dal potere accertativo, la mancanza dei presupposti della solidarietà, l'erronea determinazione del valore normale, l'insufficienza della motivazione e l'inapplicabilità del regime solidaristico ad alcuni beni. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un atto diverso da quello impugnato e che, comunque, la comunicazione fosse autonomamente impugnabile perché contenente una pretesa fiscale determinata nell'an e nel quantum. Con il secondo motivo denunciava ancora omessa pronuncia sui motivi di merito riproposti in appello e, in subordine, violazioni di legge sui punti sostanziali sopra elencati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era comunque pronunciata sulla non impugnabilità della comunicazione effettivamente oggetto di causa, senza extrapetizione, e perché l'atto in questione aveva natura meramente informativa: era successivo a un precedente invito ad adempiere già comunicato e non costituiva il primo atto lesivo o provvedimentale. Ha inoltre escluso l'autonoma impugnabilità della comunicazione di esito del controllo ex art. 60-bis con iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido, distinguendola dagli inviti ad adempiere o da altre comunicazioni di debito solidale che possono invece essere impugnate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto all'omessa pronuncia, perché i motivi di merito erano stati assorbiti dalla questione preliminare dell'inammissibilità del ricorso originario; la restante parte è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Spese di legittimità compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    La comunicazione di esito del controllo che informa dell'iscrizione a ruolo del coobbligato solidale, se successiva a un invito ad adempiere già comunicato e priva di autonoma lesività, ha finalità meramente informativa e non è atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili va interpretato in modo estensivo quanto alle categorie di atti con effetti sostanzialmente impositivi, ma non consente di ricondurre all'impugnabilità atti privi di natura provvedimentale o meramente informativi; sono impugnabili anche atti atipici solo se manifestano una pretesa tributaria o incidono autoritativamente sulla sfera del contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è vizio di extrapetizione quando il giudice decide la questione effettivamente devoluta, pur usando una qualificazione giuridica diversa, e non vi è omessa pronuncia se i motivi risultano assorbiti dalla decisione su una questione preliminare dirimente.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere sussiste solo se l'atto è idoneo a ledere concretamente la posizione del contribuente; la mera informazione di un futuro o già avvenuto adempimento non basta se manca un contenuto provvedimentale autonomamente lesivo.

  • art. 24 Cost.

    La lettura estensiva dell'elenco degli atti impugnabili è giustificata dall'esigenza di garantire l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 97 Cost.

    L'interpretazione delle regole sull'impugnabilità degli atti tributari deve anche soddisfare esigenze di buon andamento e certezza dei rapporti tributari.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non affrontato nel merito perché i relativi motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza del potere accertativo, ma non esaminato nel merito per effetto dell'assorbimento.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della motivazione dell'atto, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse derivante dalla declaratoria di non impugnabilità dell'atto.

  • artt. 14 e 15 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla riscossione, ma non affrontati nel merito per assorbimento.

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio, ma non esaminato nel merito.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente sulla competenza territoriale, ma non esaminato nel merito.

  • DM 22 dicembre 2005

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della solidarietà ad alcuni beni, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 60-bis, ma non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non è rigidamente nominalistico: sono impugnabili anche atti atipici se, per contenuto ed effetti, integrano una vera pretesa tributaria o incidono autoritativamente sulla sfera del contribuente.
  • Viceversa, non è autonomamente impugnabile l'atto che abbia mera funzione informativa o procedimentale e che non modifichi unilateralmente la posizione giuridica del contribuente, soprattutto se preceduto da un atto già lesivo e impugnabile.
  • L'atto successivo ad un precedente invito ad adempiere già comunicato non assume autonoma lesività solo perché dà conto dell'iscrizione a ruolo o del completamento del procedimento; in tal caso il primo atto potenzialmente impugnabile resta l'invito originario.
  • Non sussiste extrapetizione se il giudice d'appello qualifica diversamente l'atto contestato, purché resti nell'ambito dell'oggetto della domanda e delle eccezioni dedotte dalle parti.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando i motivi di merito risultano assorbiti dalla decisione su una questione preliminare ritenuta dirimente, come l'inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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