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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31503/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui veniva richiesto a una società cessionaria il recupero dell'IVA relativa all'anno 2007, quale coobbligata in solido con la società cedente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello l'Amministrazione finanziaria otteneva riforma e la CTR riteneva integrati i presupposti della solidarietà, valorizzando che la cedente non aveva versato l'imposta, che operava come cartiera, che le operazioni erano soggettivamente inesistenti e che il prezzo praticato era inferiore al valore di mercato. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di inammissibilità dell'appello erariale per mancata impugnazione della ratio decidendi di primo grado, relativa alla contraddittorietà della condotta dell'Ufficio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis e dell'art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere applicato la disciplina della solidarietà; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 2697 c.c., sostenendo un errato governo del decisum e dell'onere della prova; 4) omesso esame di documenti attestanti buona fede e diligenza della società. La Corte ha ritenuto infondati i motivi 1, 2 e 4 e inammissibile il terzo, rilevando, in sintesi, che non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva rigettato implicitamente l'eccezione; che l'art. 60-bis configura una presunzione legale relativa di solidarietà per le cessioni di beni effettuate a prezzo inferiore al valore normale, con onere del contribuente di fornire la prova contraria; che le censure in tema di valutazione delle prove miravano a un riesame del merito non consentito in cassazione; e che non vi era stata inversione dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti della cessionaria in applicazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ha affermato la correttezza della ricostruzione della responsabilità solidale fondata sulla presunzione legale relativa prevista dalla norma, ha reputato inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e ha ribadito che, in questa fattispecie, l'onere di provare la sussistenza della causa giustificativa del prezzo inferiore al valore normale grava sul contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede una presunzione legale relativa di solidarietà del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di determinati beni effettuate a prezzo inferiore al valore normale; l'Ufficio deve provare l'omesso versamento e l'inferiorità del prezzo, mentre spetta al contribuente la prova contraria documentale della diversa giustificazione del minor corrispettivo e della sua estraneità al mancato pagamento dell'imposta.

  • art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi fonda una specifica ratio decisoria autonoma nel testo riportato.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È evocato in confronto sistematico con l'art. 60-bis per evidenziare la diversa disciplina delle operazioni inesistenti rispetto al mancato versamento dell'IVA da parte del cedente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia e per asserite violazioni del dovere decisorio e delle regole sulla prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di documenti; la Corte ne esclude l'operatività perché la censura tende in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha comunque deciso implicitamente sulla questione dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei poteri consentiti; non è denunciabile per mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata; non è censurabile la mera insufficienza o non condivisione del ragionamento valutativo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se l'onere della prova viene posto a carico di una parte diversa da quella individuata dalle regole di scomposizione della fattispecie; nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    È richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della completa indicazione normativa.

Massime di principio

  • L'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 configura una presunzione legale relativa di responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni individuati dalla norma, quando la vendita sia avvenuta a un prezzo inferiore al valore normale.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 60-bis, l'Amministrazione deve provare l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e l'inferiorità del prezzo praticato rispetto al valore normale; una volta assolto tale onere, spetta al cessionario fornire la prova contraria prevista dal comma 3.
  • La prova contraria del cessionario consiste nella dimostrazione documentale che il minor prezzo è dipeso da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, o da specifiche disposizioni di legge, e che comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta.
  • La disciplina dell'art. 60-bis è distinta da quella relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti: nel primo caso rileva il mancato versamento dell'imposta da parte del cedente e non è necessaria la prova della consapevolezza della frode da parte del cessionario.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o sull'omesso esame di documenti in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice implichi, anche senza espressa trattazione, il rigetto della questione o dell'eccezione dedotta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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