Cassazione Civile, Ordinanza n. 31502/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti del titolare di una ditta individuale, con contestazione di: utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, plusvalenze patrimoniali e ricavi non dichiarati ricostruiti tramite indagini bancarie. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo, tra l'altro, nullo l'accertamento del 2006 per mancata prova della comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, non provate le false fatturazioni e, quanto ai movimenti bancari, giustificate alcune somme come rimborsi di prestiti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere escluso il raddoppio dei termini di accertamento; (2) errata ripartizione dell'onere della prova in tema di fatture soggettivamente/oggettivamente inesistenti e di detraibilità/deducibilità; (3) omesso esame di fatti decisivi connessi alle medesime circostanze probatorie; (4) motivazione apparente della sentenza regionale; (5) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere escluso la riferibilità all'attività d'impresa di alcune rimesse bancarie sulla base di una motivazione generica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, precisando che il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, ma non può comunque estendersi all'IRAP; ha accolto il secondo motivo rilevando che, in tema di fatture contestate come inesistenti, l'amministrazione può assolvere il proprio onere con elementi anche indiziari, mentre grava sul contribuente la prova contraria e la dimostrazione della propria estraneità consapevole alla frode; ha accolto il quarto motivo perché la motivazione della CTR è stata ritenuta apparente e quindi nulla; ha accolto il quinto motivo perché, in materia di indagini bancarie, la CTR avrebbe dovuto esaminare analiticamente le singole rimesse e non limitarsi a un richiamo generico alla restituzione di prestiti. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
È il parametro processuale invocato per censurare gli errori di diritto della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992
Consente di denunciare la nullità della decisione per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
Il motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento di altri motivi.
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I termini di accertamento per IRPEF sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; la mancata prova della comunicazione al P.M. non basta da sola a escludere il raddoppio.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
I termini per l'IVA seguono la stessa logica del raddoppio in presenza di seri indizi di reato.
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La disposizione transitoria salva gli effetti degli avvisi già notificati.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla detraibilità IVA e alla disciplina delle fatture contestate.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla disciplina delle fatture IVA e alla loro rilevanza probatoria.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla determinazione del reddito d'impresa.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce la corretta ripartizione dell'onere della prova tra amministrazione e contribuente.
art. 2727 c.c.
Le risultanze bancarie e gli indizi possono fondare presunzioni idonee a sostenere la ripresa fiscale.
art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I movimenti bancari possono fondare presunzioni di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità delle singole rimesse o della loro estraneità all'attività.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve esporre una motivazione effettiva e percepibile, non meramente assertiva.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione di maggior reddito dai versamenti bancari si estende alla generalità dei contribuenti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per confermare che i dati bancari sono utilizzabili anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma parallela in tema di presunzioni bancarie ai fini IVA.
Massime di principio
- In tema di termini di accertamento, il raddoppio opera quando gli elementi emersi dall'istruttoria fiscale integrano seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, senza che sia necessario che la denuncia sia stata già comunicata al pubblico ministero; la disciplina transitoria successiva non incide sugli avvisi già notificati nei periodi salvati dalla legge.
- La disciplina del raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni rilevanti in materia non sono presidiate da sanzioni penali.
- In caso di fatture contestate come soggettivamente inesistenti, l'amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche tramite elementi indiziari specifici relativi alla struttura dei fornitori e alla consapevolezza del destinatario; spetta poi al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria non consapevolezza della frode.
- Se le fatture sono contestate come oggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare l'assenza dell'operazione, mentre il contribuente deve fornire prova dell'effettiva esecuzione o, in alternativa, della sola inesistenza soggettiva dell'operazione.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle fatture non basta, da sola, a vincere la presunzione di inesistenza delle operazioni o quella derivante dai movimenti bancari.
- In materia di indagini bancarie, i versamenti costituiscono presunzione di maggior reddito nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valenza presuntiva soprattutto per gli imprenditori; per superare la presunzione occorre una prova analitica della specifica destinazione o della non riferibilità di ciascuna movimentazione all'attività imponibile.
- Il giudice di merito, quando siano contestate singole movimentazioni bancarie, deve indicare puntualmente le ragioni per cui ciascuna di esse è ritenuta estranea al reddito accertato; una giustificazione generica o apodittica integra motivazione apparente e comporta nullità della sentenza.
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