Cassazione Civile, Ordinanza n. 31495/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per inammissibilità, ha accolto il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un terreno catastalmente individuato, nonostante il Comune ne rivendicasse la proprietà e avesse chiesto in riconvenzionale la restituzione del fondo e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con il primo ha dedotto la violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza d'appello avesse già accertato la mera detenzione del fondo in capo ai danti causa del resistente; con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello per mancata individuazione del dies a quo del possesso utile all'usucapione; con il terzo e il quarto ha contestato la mancata considerazione di istanze di acquisto presentate nel 1995, sostenendo che fossero atti incompatibili con il possesso uti dominus e comunque rivelatori della detenzione o comunque di un riconoscimento del diritto altrui; con il quinto e il sesto ha denunciato l'erronea valutazione delle prove circa l'estensione della recinzione, la data di apposizione del cancello e, in generale, l'insufficienza degli elementi posti a base dell'accertamento dell'usucapione. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata prova del giudicato esterno e ha accolto tutti gli altri, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo meramente assertivo sull'esistenza del possesso ad usucapionem, senza individuare rigorosamente il momento iniziale del possesso né approfondire la natura e la portata delle richieste di acquisto del bene.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno deve essere provato dalla parte che lo invoca; senza produzione rituale della sentenza munita della certificazione richiesta, la relativa censura è inammissibile.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La sentenza di cui si deduce il passaggio in giudicato deve essere prodotta con la relativa certificazione; la copia semplice non è sufficiente, salvo esplicita ammissione della controparte.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente una formula assertiva priva dell'indicazione degli elementi decisivi.
art. 360 c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha accolto le censure solo nei limiti della carenza di motivazione e dell'erronea applicazione dei presupposti dell'usucapione.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede il possesso continuato, pacifico, pubblico ed uti dominus per il tempo di legge, da provare con rigore.
art. 1165 c.c.
Si applicano, in tema di usucapione, le regole sul riconoscimento del diritto altrui e sull'interruzione del termine previste per la prescrizione.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto del proprietario interrompe il termine utile all'usucapione solo se emerge una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare.
art. 1140 c.c.
Il possesso richiede l'esercizio del potere di fatto sulla cosa con animus possidendi, non la mera detenzione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'usucapione grava su chi la invoca.
art. 2735 c.c.
La Corte richiama la disciplina delle dichiarazioni/confessioni come profilo valutativo delle affermazioni rese dal soggetto che domanda l'acquisto del bene.
art. 253 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulle prove testimoniali, senza autonoma ratio decisoria.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
L'accertamento dell'usucapione incide sul diritto di proprietà e richiede un rigoroso bilanciamento, con particolare attenzione ai presupposti probatori dell'acquisto a titolo originario.
Massime di principio
- Chi eccepisce un giudicato esterno deve provarlo mediante produzione della sentenza passata in giudicato, corredata della certificazione prevista; la mera copia semplice non basta, salvo espressa ammissione della controparte.
- L'accertamento dell'usucapione richiede una motivazione puntuale e non assertiva sui fatti costitutivi, in particolare sul momento iniziale del possesso e sul decorso integrale del termine ventennale.
- L'usucapione presuppone un possesso esercitato con pienezza, continuità ed esclusività, accompagnato da comportamenti esteriori univoci che rivelino il possesso uti dominus.
- Non è sufficiente dimostrare la mera consapevolezza di non essere proprietario o la presenza di elementi materiali come recinzioni e cancelli: occorre verificare se vi sia stata una vera interversione del possesso e se gli atti compiuti siano incompatibili con il riconoscimento dell'altrui diritto.
- La richiesta di acquisto del bene al proprietario può integrare riconoscimento interruttivo del termine usucapivo solo quando esprima in modo non equivoco la volontà di attribuire il diritto al titolare; non lo è se risulta funzionale a evitare o definire una lite sull'usucapione.
- Poiché la sentenza che accerta l'usucapione è dichiarativa, i suoi presupposti soggettivi e oggettivi devono essere provati in modo rigoroso da chi invoca l'acquisto originario, e devono esistere pienamente al momento della proposizione della domanda.
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