Cassazione Civile, Ordinanza n. 31493/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La controversia origina da un giudizio in cui un ente aveva impugnato la sentenza del giudice di pace che lo aveva condannato a rifondere alla controparte tutte le spese sostenute o da sostenere per gli adempimenti di legge non eseguiti da una società convenuta originaria. Nel giudizio di appello, la controparte eccepiva litispendenza con altro procedimento identico e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, commi 2 e 3, c.p.c.; la società originaria restava contumace. L'ente appellante chiedeva la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo di aver trasmesso telematicamente l'atto di appello entro il termine, ma che il deposito non si era perfezionato per il mancato arrivo della quarta PEC, nonostante fossero pervenute le prime tre comunicazioni del sistema; dopo un nuovo deposito il giorno successivo, e poi un'ulteriore iscrizione, il tribunale aveva riunito i procedimenti. Il Tribunale di Castrovillari negava la rimessione in termini, ritenendo la decadenza imputabile alla parte e tardive le istanze, e dichiarava improcedibile il gravame per tardiva costituzione ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c. Il ricorso per cassazione si fonda su due censure: con la prima si deduce violazione degli artt. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, 348 c.p.c. e 153 c.p.c., sostenendo che il deposito doveva considerarsi tempestivo per effetto della ricevuta di avvenuta consegna e che la rimessione in termini era stata chiesta con tempestività, essendo l'errore riferibile al sistema/cancelleria; con la seconda si denuncia omessa percezione di fatto processuale e violazione degli artt. 2697 c.c. e ss., per non avere il giudice considerato la prova del tempestivo primo deposito e la mancata ricezione della quarta PEC, oltre all'affidamento incolpevole della parte nel buon esito del deposito telematico.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che il Tribunale non si sia conformato ai principi in materia di deposito telematico e rimessione in termini. Viene affermato che la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) segna il perfezionamento provvisorio del deposito ai fini della tempestività, ma l'efficacia rituale si consolida solo con le fasi successive, sicché, se il deposito iniziale è stato trasmesso entro termine e la procedura è poi proseguita in continuità con un secondo deposito, la tempestività va valutata con riferimento alla prima RdAC. La Corte rileva inoltre che l'assenza della quarta PEC o l'esito negativo non comportano automaticamente una decadenza imputabile alla parte, la quale deve però attivarsi tempestivamente per rimediare; nel caso concreto, la richiesta di rimessione in termini depositata alla prima udienza utile è considerata tempestiva. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice designato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
La ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) segna il momento rilevante per la verifica della tempestività del deposito telematico; l'efficacia rituale, però, si completa solo con le successive fasi di controllo e accettazione.
L'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione non è corretta se la decadenza deriva da un deposito telematico tempestivo ma non perfezionatosi per ragioni non imputabili alla parte, in presenza di tempestiva rimessione in termini.
La rimessione in termini presuppone una decadenza non imputabile alla parte e un'attivazione tempestiva, in un termine ragionevolmente contenuto rispetto alla durata ragionevole del processo.
Richiamato come base dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte resistente nel giudizio di merito.
Richiamato dal giudice di merito per affermare la tardività della costituzione dell'appellante.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per sostenere che il giudice di merito avrebbe ignorato la prova della tempestiva iscrizione a ruolo e della mancata ricezione della quarta PEC.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, la ricevuta di avvenuta consegna rileva ai fini della tempestività del deposito, ma l'efficacia processuale piena si consolida solo con il completamento dell'iter previsto dal sistema e con l'accettazione da parte della cancelleria.
- Se il deposito telematico è stato inviato entro il termine e la successiva procedura si pone in continuità con quel primo invio, la tempestività va valutata con riferimento alla prima trasmissione utile, non alla data del deposito reiterato.
- La mancata ricezione della quarta PEC o un esito negativo del sistema non imputano automaticamente alla parte la decadenza: occorre verificare se l'errore sia a questa riferibile e se la parte si sia attivata con tempestività per rimuovere l'ostacolo.
- L'istanza di rimessione in termini è ammissibile solo se proposta dalla parte che abbia subito una decadenza non imputabile e in un arco temporale contenuto, compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
- In sede di legittimità, l'omessa considerazione di circostanze documentali sul perfezionamento del deposito telematico può integrare violazione di legge quando il giudice di merito applichi un criterio di imputazione della decadenza non conforme alla disciplina del processo telematico.
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