Cassazione Civile, Ordinanza n. 31500/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno d'imposta 2017 richiesto da una società. L'Ufficio aveva motivato il diniego solo sul rilievo che l'iscrizione della società nell'archivio VIES era avvenuta dopo le cessioni intracomunitarie poste a base della domanda di rimborso. La commissione di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente e subordinato il rimborso alla prestazione di fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 546/1992. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia e accolto quello incidentale della società, ritenendo: non integrabile in giudizio la motivazione del diniego; infondate le censure nel merito; sufficiente la documentazione prodotta per provare il credito IVA; non contraddittoria la decisione di primo grado; applicabile la disciplina della garanzia di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla prova del credito IVA, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto inammissibili le difese dell'Ufficio che integravano la motivazione del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, sul punto della prova del diritto al rimborso, fosse meramente apparente perché si limitava a un generico rinvio alla decisione di primo grado e a un giudizio apodittico di sufficienza della documentazione, senza spiegare l'iter logico seguito. Ha inoltre affermato che, nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, l'Amministrazione può svolgere in giudizio difese e argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa originaria, senza che ciò integri ultrapetizione o inammissibilità. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza sostanziale della motivazione determina nullità
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile il percorso decisionale del giudice
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
anche nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo effettivo e non meramente assertivo
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma violata dal ricorrente in relazione al tema della motivazione dell'atto e delle difese dell'Ufficio
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova sul credito IVA, che incombe sul contribuente
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale disciplina del rimborso IVA, asseritamente mal applicata dalla sentenza impugnata
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
consente all'Amministrazione di svolgere in giudizio controdeduzioni e nuove argomentazioni giuridiche nel contenzioso su domanda di rimborso
art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992
è la disciplina della garanzia richiamata in relazione alla subordinazione del rimborso alla fideiussione bancaria
Massime di principio
- Ricorre la motivazione apparente quando la sentenza contiene formule generiche o un mero rinvio ad altra decisione, ma non espone in modo intelligibile le ragioni fattuali e giuridiche della conclusione raggiunta, impedendo il controllo sull'iter logico-argomentativo.
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di un rimborso, il contribuente assume la sostanza di attore e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto al rimborso.
- Nel contenzioso su rimborso tributario, l'Amministrazione finanziaria può articolare in giudizio difese e argomenti giuridici ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento di diniego, senza incorrere in inammissibilità o ultrapetizione, poiché non sta introducendo una nuova pretesa impositiva ma contestando la fondatezza della domanda del contribuente.
- La verifica del diritto al rimborso IVA richiede una motivazione giudiziale specifica sulla sufficienza della prova offerta, non essendo sufficiente affermarne in modo apodittico l'esistenza o l'adeguatezza.
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