Cassazione Civile, Ordinanza n. 40219/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA e imposte dirette per gli anni 2005 e 2006, emessi sulla base di movimentazioni bancarie riconducibili al contribuente e, successivamente, da avvisi di accertamento integrativi per le stesse annualità. Il contribuente ha impugnato gli accertamenti deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, la mancanza di prova dei presupposti per la denuncia penale e l'assenza di autorizzazione all'accesso alla documentazione bancaria; ha inoltre contestato la legittimità degli accertamenti integrativi e la valutazione delle prove. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso contro la sentenza resa in revocazione, sostenendo che la precedente sentenza invocata come giudicato non fosse opponibile perché relativa a un diverso avviso di accertamento e priva di identità oggettiva con la controversia sugli atti integrativi. La revocazione del contribuente era stata accolta dalla CTR sul presupposto del giudicato formatosi sulla decisione relativa al 2005, ma l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c. per difetto dei requisiti del contrasto tra giudicati.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di revocazione, cassando tale decisione e rigettando il ricorso per revocazione proposto dal contribuente. Ha invece rigettato il ricorso del contribuente avverso la sentenza di merito della CTR. In particolare, ha escluso che la precedente sentenza relativa all'annullamento di un diverso avviso di accertamento per il 2005 potesse fungere da giudicato precludente rispetto agli avvisi integrativi, perché mancava identità oggettiva tra i giudizi e i relativi presupposti fattuali e impositivi. Ha ritenuto corretta la motivazione della CTR sul raddoppio dei termini e ha giudicato inammissibili o infondate le doglianze del contribuente relative alla valutazione delle prove, agli accertamenti integrativi e alla disciplina delle presunzioni sui movimenti bancari applicabili ai professionisti limitatamente agli accrediti. Le spese di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le movimentazioni bancarie possono fondare la pretesa tributaria; per i professionisti il regime presuntivo opera limitatamente agli accrediti.
Consente l'utilizzo degli accertamenti bancari ai fini IVA.
Disciplina il termine decadenziale per l'accertamento IRPEF, suscettibile di raddoppio nei casi previsti ratione temporis.
Disciplina il termine decadenziale per l'accertamento IVA, suscettibile di raddoppio nei casi previsti ratione temporis.
L'obbligo di denuncia penale sorge in presenza di seri indizi di reato e rileva come presupposto astratto del raddoppio dei termini.
La revocazione per contrasto con giudicato richiede identità di soggetti e oggetto; non basta che le controversie riguardino la stessa annualità se gli atti e i presupposti sono diversi.
Richiama nel processo tributario la disciplina della revocazione per contrasto con precedente giudicato.
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata va proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza e non alla Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del merito o della prova sono inammissibili se travestite da violazioni di legge o omesso esame di fatti.
La presunzione sui versamenti/accrediti ingiustificati è applicabile anche ai professionisti, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.
Rileva, in coordinamento con la disciplina sugli accertamenti bancari, ai fini della rettifica IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la revocazione per contrasto con precedente giudicato è ammissibile solo se tra i due giudizi vi è identità di soggetti e di oggetto, oppure se il primo giudizio ha definito un rapporto tributario o un accertamento radicalmente incompatibile con quello successivo.
- Non è opponibile come giudicato una decisione resa su un avviso di accertamento diverso, anche se riferito alla stessa annualità, quando il secondo atto è integrativo e si fonda su fatti, presupposti impositivi o PVC differenti.
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina previgente alle modifiche del 2015, dipende dall'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio che faccia sorgere l'obbligo di denuncia, non dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
- Il controllo del giudice tributario sul raddoppio dei termini deve limitarsi alla verifica, ex ante, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non può estendersi all'accertamento del reato in concreto.
- Le censure che chiedono una nuova valutazione del materiale istruttorio o della attendibilità delle prove non sono ammissibili in cassazione quando sono formulate come violazioni di legge o omesso esame di fatti senza indicare un vero vizio di legittimità.
- La presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 può operare anche nei confronti dei professionisti, ma con riferimento agli accrediti e nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale.
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