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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16387/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un complesso immobiliare realizzato da una cooperativa edilizia. Alcuni proprietari di unità abitative, danti causa e successivamente i loro eredi, sostenevano di aver diritto all'identificazione e assegnazione dei posti auto spettanti in base ai titoli di provenienza e a un accordo del 17 giugno 1994 con la cooperativa. Secondo la loro prospettazione, la scrittura privata non era una vera convenzione vincolante ma una mera lettera di intenti, e comunque la Corte d'appello avrebbe male interpretato il testo, attribuendo alla cooperativa la disponibilità esclusiva del primo piano interrato e ritenendo che i posti auto del secondo livello fossero subordinati a condizioni mai realizzate. I ricorrenti denunciavano inoltre la violazione della disciplina urbanistica e condominiale sulle aree destinate a parcheggio, sostenendo che l'area garage fosse vincolata a uso comune e non potesse essere sottratta alla loro destinazione. In via conseguenziale, lamentavano anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento dei posti auto, assumendo che tale danno fosse in re ipsa o comunque liquidabile equitativamente. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto che l'accordo del 1994 differisse soltanto nel tempo l'assetto dei diritti, subordinando la riserva dei posti auto del primo livello alla futura realizzazione del garage del secondo livello e al rilascio della concessione edilizia, e aveva negato il risarcimento per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in cui denunciava la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse letto la scrittura privata del 17 giugno 1994 in modo incompatibile con il suo tenore letterale, soprattutto con la clausola che prevedeva la disponibilità esclusiva del garage sottostante il fabbricato solo dopo l'ultimazione dei lavori del futuro secondo piano interrato. La Cassazione ha quindi affermato che il programma negoziale era subordinato al verificarsi di una condizione non realizzatasi, sicché non poteva ritenersi avverata la riserva in favore della cooperativa nei termini indicati dal giudice di merito. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al giudice di merito, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Preliminarmente, è stata respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione, ritenendo sanata la eventuale irregolarità dalla costituzione della parte intimata e dalla mancata contestazione della conformità della copia notificata.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    Richiamato in tema di notificazione telematica del ricorso; la mancanza dell'attestazione di conformità nella relata è stata ritenuta sanata dalla mancata contestazione e dalla costituzione della parte intimata.

  • art. 19-ter provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

    Citatto per le regole tecniche della notifica telematica; la sua violazione non ha determinato nullità insanabile nel caso concreto.

  • art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Richiamato per la disciplina della copia destinata alla notifica e dell'attestazione di conformità.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Le copie analogiche di documenti informatici, in assenza di disconoscimento, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale; grava sulla controparte l'onere di disconoscerne formalmente la conformità.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Eventuali nullità della notifica sono state ritenute sanate per raggiungimento dello scopo, poiché la parte destinataria si è costituita e ha difeso nel merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza: per l'art. 115 se il giudice afferma espressamente di non doverla osservare o decide su prove non introdotte; per l'art. 116 solo se il giudice applica un regime di valutazione probatoria diverso da quello previsto.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371 c.c.

    Canoni di ermeneutica contrattuale applicati per censurare l'interpretazione della scrittura privata del 17 giugno 1994; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia attribuito al testo un significato incompatibile con la clausola letterale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato quale parametro di deduzione delle violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per gli asseriti errores in procedendo relativi alla valutazione delle prove.

  • art. 18 l. 765/1967

    Invocato dai ricorrenti per sostenere i vincoli pubblicistici sulle aree destinate a parcheggio.

  • art. 9 l. n. 112/1989

    Invocato insieme alle altre norme urbanistiche sul vincolo di destinazione dei parcheggi.

  • art. 41-sexies l. 1150/1942

    Richiamato quale disciplina del vincolo di destinazione degli spazi a parcheggio; la domanda risarcitoria veniva costruita sull'elusione di tale vincolo.

  • artt. 817, 818, 819 c.c.

    Richiamati per la qualificazione giuridica dell'area garage e dei suoi vincoli di pertinenza/destinazione.

  • art. 1117 c.c.

    Invocato per la natura comune e condominiale dell'area oggetto di causa.

  • art. 1118 c.c.

    Invocato per i diritti dei partecipanti sulle parti comuni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova sul danno da mancato godimento del bene.

  • art. 432 c.p.c.

    Invocato in via subordinata per la liquidazione equitativa del danno in mancanza di prova puntuale.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di un accordo scritto, il giudice di merito deve privilegiare il tenore letterale delle clausole e la loro coerenza sistematica: una lettura che attribuisca al testo un significato incompatibile con la clausola espressa viola i canoni legali di ermeneutica.
  • Se un assetto negoziale è subordinato a una condizione o a un presupposto futuro espressamente previsto, il diritto pattuito non può considerarsi perfezionato quando quel presupposto non si sia realizzato.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come la diversa qualificazione del documento contrattuale quale mera lettera di intenti, se tale tema non è stato oggetto del giudizio di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo in casi rigorosamente delimitati, non potendo la censura risolversi in una semplice critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Le eventuali irregolarità della notificazione del ricorso per cassazione possono ritenersi sanate dalla costituzione del destinatario e dalla mancata contestazione formale della conformità della copia notificata, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
  • Chi deduce il danno da mancato godimento di un bene deve allegare e provare il pregiudizio subito e, ove possibile, il relativo quantum; la liquidazione equitativa presuppone comunque l'accertamento del danno nel suo an e nella sua base fattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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