LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150
Legge urbanistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’assetto e lo sviluppo urbanistico, definendo piani territoriali, piani regolatori comunali e piani particolareggiati, nonché le regole per lottizzazioni, vincoli e interventi espropriativi. Molte norme sugli espropri e vari articoli risultano oggi abrogati o superati; restano rilevanti soprattutto le parti generali sulla pianificazione urbanistica, con diversi limiti e procedure oggi integrate dal testo unico dell’edilizia.
Legge urbanistica e disciplina dell’attività edilizia
Legge urbanistica e pianificazione del territorio
La legge disciplina l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico del territorio. Il suo impianto è centrato sulla pianificazione pubblica, sulla coordinazione tra livelli territoriali e sul controllo dell’attività costruttiva privata.
Organi competenti e vigilanza
Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza sull’attività urbanistica. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge funzioni consultive tecniche sui progetti e sulle questioni di interesse urbanistico. A livello periferico operano sezioni urbanistiche compartimentali, con compiti di promozione, vigilanza e coordinamento nell’ambito della rispettiva circoscrizione.
Strumenti urbanistici
La disciplina urbanistica si attua tramite:
- piani territoriali di coordinamento;
- piani regolatori comunali e intercomunali;
- piani particolareggiati di esecuzione;
- norme sull’attività costruttiva edilizia previste dalla legge o dai regolamenti.
Piani territoriali di coordinamento
Il Ministero dei lavori pubblici può formare piani territoriali di coordinamento per orientare o coordinare l’attività urbanistica in parti determinate del territorio nazionale, previa consultazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e intesa con le altre amministrazioni interessate. I piani indicano, in particolare, le zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli, le località per nuovi nuclei edilizi o impianti di rilievo e la rete delle principali comunicazioni.
I piani sono approvati con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con i concerti previsti quando incidano su impianti ferroviari o sulla sistemazione di zone industriali. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un esemplare deve essere depositato presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica.
Il piano territoriale ha durata illimitata e può essere variato con decreto reale secondo la procedura regolamentare. I Comuni compresi nel suo ambito devono adeguare ad esso il piano regolatore comunale.
Piano regolatore generale comunale
Il piano regolatore generale deve riguardare l’intero territorio comunale e indicare, in sintesi:
- rete delle principali vie di comunicazione e relativi impianti;
- zonizzazione del territorio, con individuazione delle aree di espansione e dei relativi vincoli;
- aree per spazi di uso pubblico o soggette a servitù speciali;
- aree per edifici e opere di interesse pubblico o collettivo;
- vincoli per zone storiche, ambientali, paesistiche;
- norme di attuazione.
La disciplina vigente sui vincoli urbanistici è stata incisa da pronunce di illegittimità costituzionale in relazione ad alcune previsioni originarie del piano generale.
Formazione, pubblicità e approvazione del piano generale
I Comuni possono formare il piano regolatore generale; per alcuni Comuni la formazione è obbligatoria in base a elenchi ministeriali. I Comuni inclusi negli elenchi devono nominare i progettisti, adottare il piano e presentarlo al Ministero entro termini prefissati, con meccanismi sostitutivi in caso di inerzia, inclusa la nomina di un commissario e l’iscrizione d’ufficio della spesa nel bilancio comunale.
Il progetto deve essere depositato per 30 giorni, con possibilità di visione pubblica e di osservazioni da parte di associazioni sindacali ed enti interessati entro 30 giorni dalla scadenza del deposito. L’approvazione avviene con decreto ministeriale, con possibilità di apportare modifiche non sostanziali o necessarie per adeguamento a piani sovraordinati, tutela paesaggistica e storico-artistica, opere statali e limiti di legge. Durante l’iter valgono le misure di salvaguardia.
Il piano approvato ha efficacia a tempo indeterminato.
Piani regolatori intercomunali
Quando lo sviluppo edilizio di più Comuni contermini richiede un coordinamento, il Ministro per i lavori pubblici può disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale, determinandone estensione, Comune incaricato della redazione e riparto delle spese. Il piano va pubblicato in tutti i Comuni interessati, comunicato ai rispettivi organi comunali per l’adozione e poi approvato con la stessa procedura prevista per il piano generale comunale.
Piani particolareggiati di esecuzione
Il piano regolatore generale si attua tramite piani particolareggiati, nei quali devono essere indicati rete stradale, dati altimetrici e, tra l’altro:
- masse e altezze degli edifici lungo strade e piazze principali;
- spazi per opere o impianti di interesse pubblico;
- immobili da demolire, ricostruire o sottoporre a restauro o bonifica;
- suddivisione degli isolati in lotti;
- elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
- profondità delle zone laterali alle opere pubbliche.
I piani devono essere corredati da relazione illustrativa e piano finanziario. La loro compilazione è a cura del Comune, con possibilità di intervento sostitutivo prefettizio per determinati termini. I piani sono depositati per 30 giorni, con facoltà di opposizione da parte dei proprietari e di osservazioni delle associazioni sindacali interessate.
L’approvazione dei piani avviene con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, o in taluni casi con decreto ministeriale. Sono previste verifiche preventive quando siano coinvolti beni tutelati da leggi speciali. Il decreto di approvazione definisce anche il termine massimo di attuazione, non superiore a 10 anni, e i termini delle espropriazioni. L’approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste.
Efficacia e decadenza dei piani particolareggiati
Decorso il termine di esecuzione, il piano particolareggiato diviene inefficace per la parte non attuata, mentre restano fermi gli allineamenti e le prescrizioni di zona per nuove costruzioni o modifiche. Se il Comune non predispone un nuovo piano, può intervenire il prefetto. È inoltre prevista, in certe condizioni, la possibilità di sub-comparti privati per l’attuazione parziale di comparti decaduti, senza variante urbanistica e con approvazione consiliare semplificata.
Espropriazioni, comparti e regole attuative
La legge conteneva una disciplina molto ampia di espropriazione, rettifica dei confini, comparti edificatori, cessioni di aree e sistemazioni edilizie a carico dei privati. Gran parte di tali disposizioni è oggi abrogata o superata dal testo unico in materia di espropriazione e dalla normativa edilizia successiva. Restano nel testo storico le previsioni su obblighi di cessione, convenzioni di lottizzazione e meccanismi coattivi di attuazione, ma le norme espropriative degli articoli 13-23 risultano abrogate in modo sostanziale.
Lottizzazione di aree
Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione è vietata la lottizzazione a scopo edilizio. Nei Comuni con programma di fabbricazione, e in quelli con piano regolatore generale prima del piano particolareggiato, la lottizzazione può essere autorizzata dal Comune con i nulla osta e i pareri previsti. L’autorizzazione richiede una convenzione trascritta, che disciplini cessioni gratuite per le urbanizzazioni, oneri del proprietario, termini di esecuzione fino a 10 anni e garanzie finanziarie.
La convenzione può prevedere attuazione per stralci funzionali. Il rilascio delle licenze edilizie nei singoli lotti è subordinato all’esecuzione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria. Nei Comuni con strumenti urbanistici adottati ma non ancora approvati, in mancanza di determinazioni dell’autorità competente entro 12 mesi, può intervenire il Comune nei casi conformi allo strumento adottato.
Regime delle norme abrogate e attualità della disciplina
Numerosi articoli della parte espropriativa e attuativa originaria risultano espressamente abrogati o superati da interventi successivi, in particolare dal testo unico delle espropriazioni e dal testo unico dell’edilizia. In concreto, la disciplina oggi utile è soprattutto quella generale sulla pianificazione urbanistica, sui procedimenti di formazione e approvazione dei piani e sulle regole di coordinamento tra strumenti urbanistici sovraordinati e comunali. Le disposizioni storiche su espropri, comparti e cessioni coattive hanno rilievo prevalentemente ricostruttivo e non operativo.
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