Cassazione Civile, Ordinanza n. 19319/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2011 emesso nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio socio e amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, a sua volta coinvolta in un più ampio contesto di frode fiscale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 331 e 335 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, per avere il giudice di appello omesso di riunire due appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 2247, 2697, 2700 e 2729 c.c., sostenendo che la qualità di socio e amministratore di fatto del controricorrente risultasse dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, ma fosse stata erroneamente esclusa; (3) violazione degli artt. 32 del d.P.R. 600/1973 e 51 del d.P.R. 633/1972, assumendo che il giudice di merito avesse errato nel porre a carico dell'Amministrazione la prova delle operazioni imponibili emergenti dai conti correnti della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché l'eventuale mancata formale riunione degli appelli non produce effetti invalidanti quando le impugnazioni siano state trattate in modo unitario: nella specie, entrambe erano state chiamate alla stessa udienza, discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che, sotto la veste formale di violazioni di legge, essi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito circa l'assenza di prova del ruolo di socio/amministratore di fatto e circa la prova delle operazioni imponibili. Ne è derivata la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato in capo all'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
L'omessa formale riunione degli appelli contro la medesima sentenza non rileva se le impugnazioni sono state comunque trattate unitariamente, con stessa udienza, stesso collegio e stessa decisione sostanzialmente unitaria.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario, ma ritenuto non violato in concreto per l'unitarietà sostanziale della trattazione degli appelli.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Vizio processuale dedotto per la mancata riunione degli appelli, escluso dalla Corte per difetto di concreta incidenza invalidante.
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'esistenza di una partecipazione societaria di fatto, ma la censura è stata ritenuta meramente diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui sollecitava una rivalutazione dell'onere e dell'apprezzamento delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Richiamato per attribuire efficacia probatoria al processo verbale di constatazione, ma la censura è stata trattata come richiesta di nuova valutazione del fatto.
Invocato in tema di presunzioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché finalizzato alla diversa ricostruzione del quadro fattuale.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma in tema di accertamenti sui movimenti bancari, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a contestare gli accertamenti di merito.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato per la prova delle operazioni imponibili desumibili dai conti correnti, ma la censura è stata reputata inammissibile in quanto mirante a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le dedotte violazioni di legge sono state qualificate come strumento surrettizio per ottenere il riesame dei fatti, quindi inammissibili.
Richiamato solo quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa formale riunione di appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza non determina nullità o vizio della decisione quando risulti che le impugnazioni siano state trattate e decise unitariamente dal medesimo collegio nella stessa udienza.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Le censure che contestano l'esistenza di una qualità soggettiva rilevante ai fini dell'accertamento tributario, se fondate sulla diversa lettura di un verbale o di elementi presuntivi, non possono essere veicolate come violazioni di legge quando richiedano una rivalutazione del compendio istruttorio.
- In materia di accertamenti bancari, la deduzione circa l'onere della prova non è scrutinabile in cassazione quando la censura sia diretta sostanzialmente a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito sulle operazioni imponibili.
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