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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22363/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e poi in Cassazione, la decisione con cui era stata respinta la domanda di annullamento dell'autorizzazione unica e dell'assenso alla concessione di derivazione idrica rilasciati a favore di un'altra società per un impianto idroelettrico in più comuni piemontesi. La ricorrente contestava: l'ammissibilità e la procedibilità dell'istanza dell'altra società per mancanza della documentazione sulla capacità finanziaria; l'ammissibilità della domanda del consorzio irriguo concorrente per carenze nella relazione sul fabbisogno idrico; la legittimità della proroga dei termini per le integrazioni documentali; l'applicazione del criterio del miglior utilizzo della risorsa idrica, ritenuto erroneamente preferito nonostante il proprio progetto producesse più energia; la valutazione tecnico-ambientale dei progetti, del DMV e dell'impatto sul SIC; la disciplina degli usi civici e la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni; infine, il ritardo nella conclusione del procedimento e il mancato riconoscimento del risarcimento/indennizzo da ritardo. In Cassazione la ricorrente ha riproposto sette motivi di violazione di legge, deducendo anche vizi di inammissibilità del procedimento e contestando le valutazioni tecnico-discrezionali della Provincia e del TSAP.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla procedibilità delle domande concorrenti e alla documentazione integrativa, osservando che gli obblighi documentali richiamati riguardavano la procedura ordinaria e che, nel caso concreto, le integrazioni e la richiesta di proroga erano state presentate tempestivamente. Ha inoltre giudicato inammissibili, e comunque infondati, i motivi diretti a contestare le valutazioni tecniche sulla preferenza tra progetti idroelettrici, poiché tali apprezzamenti rientrano nella discrezionalità tecnica amministrativa e non risultavano viziati da illogicità manifesta o travisamento. Quanto agli usi civici, ha confermato la legittimità della competenza comunale in assenza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale. Sul ritardo procedimentale, ha escluso il danno risarcibile per mancata prova del pregiudizio e l'indennizzo da mero ritardo per difetto di attivazione del potere sostitutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    La Corte ha escluso la dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e ha poi esaminato i motivi di violazione di legge, ritenendo alcune censure inammissibili perché dirette a rivalutare il merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità dell'azione amministrativa; la Corte non ha ravvisato violazioni, reputando corrette le valutazioni tecnico-discrezionali svolte.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 2, 3

    Richiamati per censurare l'operato amministrativo; la Corte ha escluso la loro violazione nei punti contestati e, sul ritardo, ha ribadito che il danno richiede prova e un esito favorevole o prognosticamente favorevole del procedimento.

  • D.P.G.R. Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, artt. 9, 13, 14, 18, 34 e Allegato A, parte II, Sezione II

    art. 34, comma 8: "nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione"

    L'obbligo di produrre taluni documenti e le integrazioni richieste operano nella procedura ordinaria e non in quella semplificata; la proroga dei termini per integrazioni è stata ritenuta tempestivamente richiesta e legittimamente concessa.

  • R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9

    Tra più domande concorrenti, dopo l'istruttoria, deve essere preferita quella che assicura la più razionale utilizzazione delle risorse idriche; il criterio non è esclusivo, ma è centrale nella valutazione comparativa.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul ritardo procedimentale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto.

  • L.R. Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29, artt. 6, 7, 9 e 24

    Le funzioni in materia di usi civici risultano trasferite ai Comuni; in assenza dei regolamenti attuativi, si applica il quadro regolamentare regionale e il Comune conserva la competenza a rilasciare le concessioni amministrative.

  • d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12

    Richiamato nel motivo sul ritardo procedimentale e nell'assetto autorizzatorio dell'impianto; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2-bis

    comma 1: "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento"

    Il danno da ritardo è risarcibile solo se il provvedimento favorevole sia stato adottato tardivamente o avrebbe dovuto esserlo secondo un giudizio prognostico favorevole, e comunque deve essere provato; l'indennizzo da mero ritardo richiede l'attivazione del potere sostitutivo.

  • art. 30 c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

    Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno; la Corte ha escluso il diritto al ristoro nel caso concreto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorrenti per concessioni di derivazione idrica, la verifica della procedibilità delle domande va compiuta distinguendo tra procedura semplificata e procedura ordinaria: gli obblighi documentali previsti per la seconda non possono essere automaticamente estesi alla prima.
  • Le richieste di integrazione documentale e le eventuali proroghe dei termini, se presentate entro la scadenza assegnata e in un contesto endoprocedimentale, non integrano di per sé violazione della par condicio tra concorrenti.
  • La scelta tra più progetti idroelettrici concorrenti è espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza di motivazione.
  • Nel giudizio sulla preferenza tra derivazioni idriche, il criterio della più razionale utilizzazione della risorsa e quello della minimizzazione dell'impatto ambientale possono legittimamente concorrere nella valutazione comparativa, senza che la maggiore produzione energetica del singolo progetto imponga da sola la preferenza.
  • Il danno da ritardo procedimentale richiede non solo l'inosservanza del termine, ma anche la prova di un pregiudizio effettivo e, in linea di principio, la prospettiva che il provvedimento favorevole sarebbe stato adottato; l'indennizzo da mero ritardo presuppone l'attivazione del potere sostitutivo previsto dalla legge.
  • In materia di usi civici, il riparto di competenze tra Regione, Comuni e forme associative locali va letto alla luce della normativa regionale di attuazione: in mancanza dei regolamenti locali previsti, resta operante la disciplina che attribuisce al Comune il rilascio delle concessioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConcessioni
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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