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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22356/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale di un parco eolico classificato in categoria D, calcolata dalla società tramite procedura DOCFA con esclusione del valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore. La Commissione tributaria regionale ha confermato il diniego del ricorso e la società ha proposto cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che le torri di sostegno degli aerogeneratori debbano essere escluse dalla stima catastale perché rientranti nella nozione di impianti/macchinari funzionali allo specifico processo produttivo; (2) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione degli avvisi di rettifica, ritenuti fondati su formule di stile non idonee a giustificare la pretesa; (3) violazione degli artt. 10 R.D.L. n. 652/1939 e 28 D.P.R. n. 1142/1949 nonché dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014, per l'eccessività del valore accertato e per l'erroneità del criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore sia una componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica e, quindi, esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Ha qualificato irrilevante, ai fini della tassazione catastale, la consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo del manufatto, valorizzando invece il criterio della sua strumentalità al processo produttivo. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma esclude dalla stima catastale non solo i manufatti non infissi al suolo, ma tutti i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; il criterio decisivo è la strumentalità produttiva, non la mera stabilità fisica dell'opera.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato dalla ricorrente per il difetto di motivazione degli avvisi di rettifica catastale.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È invocato dalla ricorrente come parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della rendita catastale e della stima dei fabbricati.

  • art. 28 D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio nella rettifica catastale.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    È invocato quale ulteriore parametro normativo per contestare la stima catastale effettuata dall'Ufficio.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, devono essere esclusi dalla stima diretta i beni che, pur eventualmente strutturalmente integrati al fabbricato o stabilmente ancorati al suolo, siano funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Il criterio discretivo tra elementi da includere e da escludere dalla rendita non è la mera natura strutturale o volumetrica del manufatto, ma la sua funzione: sono rilevanti ai fini catastali solo le dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo svolto al suo interno.
  • La torre di sostegno di un aerogeneratore, essendo componente essenziale e funzionale alla produzione di energia elettrica, va esclusa dal computo della rendita catastale in quanto componente impiantistica sottratta alla stima diretta.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'accoglimento del motivo relativo alla corretta inclusione/esclusione di componenti dalla stima catastale comporta la cassazione con rinvio per il ricalcolo della rendita effettivamente dovuta, senza decisione sostitutiva immediata nel merito da parte della Cassazione.

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