Cassazione Civile, Ordinanza n. 22357/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale attribuita alle sottostazioni elettriche a servizio di parchi eolici, classate in categoria D/1 e insistenti su terreni di proprietà di una persona fisica. La società ha impugnato gli atti e, dopo il rigetto dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché respingere le censure sulla eccessività dei valori accertati e sull'illegittimità del criterio di valorizzazione; (2) violazione delle norme sul classamento catastale e della disciplina DOCFA, sostenendo che l'Ufficio e la CTR avessero erroneamente utilizzato un metodo di stima indiretta anziché una stima diretta dei singoli elementi, e che comunque non fosse corretto il criterio applicato per la quantificazione della rendita; (3) violazione dello Statuto del contribuente e della L. 241/1990 per difetto di motivazione degli avvisi, poiché non sarebbero stati indicati i fatti specifici, i parametri e gli elementi posti a base della rideterminazione della rendita, con pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di ricostruire la ratio decidendi e non richiedeva una confutazione analitica di tutte le difese. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché gli immobili in categoria D/1 vanno stimati con criterio diretto e, nel caso di centrali eoliche, la stima può essere svolta anche tramite procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, con applicazione dei correttivi di deprezzamento e ricondotta all'epoca censuaria mediante gli indici appropriati; ha inoltre osservato che parte delle censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio indica gli elementi essenziali e la discrasia dipende da una valutazione tecnica del valore economico, come nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente, anche sintetica, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale è determinata con stima diretta per ogni singola unità.
art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La stima può avvenire, secondo i casi, facendo riferimento ai prezzi correnti di unità analoghe oppure al costo di ricostruzione, con deprezzamento dell'immobile.
art. 29 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il saggio di interesse/capitalizzazione è determinato in modo fisso e non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio.
art. 30 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per le unità immobiliari speciali o particolari la rendita si accerta comunque con stima diretta.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla censura sul criterio di valorizzazione e sull'eccessività della base imponibile.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso deve essere motivato in modo da rendere intellegibili le ragioni della pretesa e consentire la difesa del contribuente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
L'atto amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
art. 2 D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato quale base della procedura DOCFA di attribuzione/rettifica della rendita catastale.
Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita proposta dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata data atto della sussistenza dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutte le difese, essendo sufficiente una motivazione concisa e logicamente completa.
- In tema di ricorso per cassazione, non è ammissibile dedurre sotto veste di violazione di legge una censura che in realtà contesti la ricostruzione del fatto o la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si determina con stima diretta; nel caso di centrali eoliche la stima può essere condotta anche secondo un approccio indiretto basato sul costo di ricostruzione, purché siano considerati deprezzamento, obsolescenza e ciclo di vita tecnico-funzionale delle varie componenti.
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali il saggio di capitalizzazione non è oggetto di discrezionalità amministrativa, dovendo essere applicato secondo i criteri normativi e i moltiplicatori previsti.
- Nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente quando la maggiore rendita deriva da una valutazione tecnica del valore economico dei beni e gli elementi fattuali del contribuente non risultano disattesi; se invece l'Ufficio si discosta dai dati dichiarati, deve indicare specificamente le differenze riscontrate per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
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