Cassazione Civile, Ordinanza n. 22349/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 2011 tra un ente locale e una società privata avente a oggetto il regolamento dei reciproci diritti e obblighi per la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico. L'ente locale ha agito davanti al Tribunale ordinario chiedendo la condanna delle società convenute all'adempimento di obblighi patrimoniali previsti in convenzione, con pagamento di corrispettivi, indennità e canoni; la società subentrata ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di restituzione delle somme già versate dalla società originaria. Il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al T.A.R., quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la lite era meramente patrimoniale, insorta a valle dell'accordo, senza coinvolgere esercizio di poteri autoritativi. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava quindi a stabilire se spettasse al giudice amministrativo o a quello ordinario conoscere della controversia.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda dell'ente locale e la domanda riconvenzionale della società attengano soltanto a pretese patrimoniali derivanti da una convenzione già conclusa, collocate a valle dell'accordo e non incidenti sulla conclusione dell'accordo né sull'esercizio di poteri autoritativi sostitutivi del provvedimento amministrativo. Perciò ha rimesso le parti innanzi al Tribunale di Foggia, senza statuire sulle spese per il carattere officioso del procedimento.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.)
controversia di cui all'art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm.
La giurisdizione esclusiva amministrativa non copre le controversie che riguardano solo questioni patrimoniali tra le parti, sorte a valle dell'accordo sostitutivo del provvedimento, quando non vengono in rilievo la conclusione dell'accordo né l'esercizio di poteri autoritativi.
ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc. civ.
Il regolamento è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la lite concerne soltanto profili patrimoniali sorti dopo la conclusione dell'accordo e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi pubblici.
- Se il petitum sostanziale riguarda il pagamento di corrispettivi, indennità o canoni derivanti da una convenzione già perfezionata, la controversia resta nell'ambito di un rapporto paritetico di diritto soggettivo.
- La domanda riconvenzionale di nullità dell'accordo e di restituzione delle somme versate non muta la giurisdizione quando il nucleo del contendere resta patrimoniale e posteriore alla stipulazione.
- In caso di conflitto negativo di giurisdizione, la Corte può fare applicazione di precedenti conformi già resi in fattispecie sovrapponibili per affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
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