Cassazione Civile, Ordinanza n. 22354/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale notificati nel 2017, emessi a seguito di DOCFA presentata nel 2016, con cui l'Ufficio rettificava la rendita catastale attribuita a un parco eolico censito in categoria D. La società aveva proposto la propria rendita espungendo dal calcolo il valore della torre di sostegno degli aerogeneratori. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la rettifica. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, sostenendo che le torri di sostegno dovessero essere considerate irrilevanti ai fini catastali perché riconducibili al concetto di impianto funzionale allo specifico processo produttivo; (2) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione degli avvisi di rettifica, ritenuti sorretti da formule di stile; (3) violazione degli artt. 10 R.D.L. 652/1939, 28 D.P.R. 1142/1949 e art. 1, comma 244, l. 190/2014, per l'asserita eccessività del valore accertato e l'erroneità del criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la torre eolica, quale componente essenziale e funzionalmente strumentale al processo di produzione di energia elettrica, rientri tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda al nuovo esame e al ricalcolo della rendita catastale escludendo il valore delle torri e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro per denunciare violazioni di legge in sede di legittimità.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la disposizione introduce una nozione di componenti impiantistiche escluse dalla rendita catastale che si fonda sulla funzionalità allo specifico processo produttivo, prescindendo dall'ancoraggio stabile al suolo o dalla natura strutturale del bene.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato dalla ricorrente ai fini della determinazione della rendita catastale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 28 D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
richiamato dalla ricorrente ai fini dei criteri di stima catastale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dalla ricorrente in tema di valorizzazione catastale; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, le componenti escluse dalla stima diretta sono individuate in base alla loro funzionalità allo specifico processo produttivo, non in base al fatto che siano stabilmente infisse al suolo o strutturalmente integrate nel bene.
- La torre di sostegno di un aerogeneratore, quale parte essenziale dell'impianto eolico e funzionalmente necessaria alla produzione di energia elettrica, non deve essere computata nella rendita catastale quando si applichi l'art. 1, comma 21, l. 208/2015.
- Nel giudizio tributario di legittimità, quando la censura investe il criterio di stima catastale, il riconoscimento dell'esenzione di una componente impiantistica può imporre la cassazione con rinvio per il ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la questione decisiva, gli ulteriori motivi possono rimanere assorbiti senza esame nel merito.
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